Tax - La Corte di Cassazione: l'omesso versamento dell'IVA non è punibile se il debito è stato estinto
Tax - La Corte di Cassazione: l'omesso versamento dell'IVA non è punibile se il debito è stato estinto
A cura dei nostri professionisti Tax
La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza importante riguardante la non punibilità dell'omesso versamento dell'IVA nel caso in cui il debito sia stato integralmente estinto. Secondo la sentenza, la condotta successiva del contribuente, incluso il pagamento del debito dopo l'apertura del dibattimento, deve essere valutata dal giudice insieme ad altri elementi per determinare la particolare tenuità del fatto, come stabilito dalla riforma Cartabia.
Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva confermato la condanna di tre imputati per omesso versamento dell'IVA. Tuttavia, i ricorrenti hanno sollevato in Cassazione l'argomento che il pagamento del debito, avvenuto successivamente alla commissione del reato, dovrebbe essere considerato ai fini della non punibilità per la particolare tenuità del fatto, soprattutto tenendo conto del loro comportamento non abituale.
L'accusa, al contrario, ha sostenuto che questa causa di non punibilità si applica solo se l'omissione riguarda un importo molto vicino alla soglia di punibilità. La Corte di Cassazione ha invece accolto le argomentazioni della difesa, nonostante la somma non versata come IVA fosse superiore quasi al triplo della soglia di punibilità.
La riforma Cartabia ha apportato modifiche significative all'istituto della particolare tenuità del fatto, consentendo l'esclusione della punibilità quando l'offesa è di particolare tenuità a causa delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, e quando il comportamento risulta non abituale. La valutazione dell'esclusione della punibilità spetta quindi al giudice, che deve prendere in considerazione i criteri stabiliti dall'articolo 133 del Codice Penale, come l'intensità del dolo e il grado di colpa, la gravità del danno, ecc.
Fino al 30 dicembre 2022, questa causa di non punibilità si applicava solo ai reati con una pena detentiva massima non superiore a 5 anni o sanzionati con pena pecuniaria. Tuttavia, con il Dlgs 150/2022, è stata estesa anche ai reati con una pena detentiva minima non superiore a due anni, indipendentemente dalla pena massima prevista ed eccetto per alcune fattispecie specifiche individuate dalla norma. Inoltre, la condotta successiva al reato è ora rilevante per valutare la particolare tenuità dell'offesa, cosa che non era prevista in passato.
Nel caso in questione, gli imputati avevano integralmente pagato il debito tributario. Se tale pagamento fosse avvenuto prima dell'apertura del dibattimento, si sarebbe potuta applicare un'altra causa di non punibilità prevista dal Dlgs 74/2000. Tuttavia, alla luce della riforma, il pagamento integrale, sebbene successivo, doveva essere valutato.