L’Agenzia delle Entrate ha affermato che la torre eolica non va considerata nella stima diretta per determinare la rendita catastale di una centrale eolica. Con la circolare n. 28/2023, l’Amministrazione finanziaria ha recepito la posizione consolidata della Corte di Cassazione e ha mutato, di conseguenza, il proprio precedente orientamento (cfr. circ. n. 2 e 27 del 2016).
Dall’1.1.2016, per la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (gruppi catastali D ed E) occorre effettuare una stima diretta (art. 1 co. 21 della L. 208/2015):
- considerando il suolo, le costruzioni e gli ulteriori elementi strutturalmente connessi all’immobile (ossia le componenti caratterizzate da utilità trasversale e indipendente dal processo produttivo svolto all’interno dell’immobile; cfr. la circ. n. 2/2016);
- escludendo le componenti relative agli impianti situati in detti immobili, funzionali al processo produttivo ivi svolto.
La circ. Agenzia delle Entrate 28/2023 riconosce che, nella stima per determinare la rendita catastale della centrale eolica, non va valorizzata la torre, in quanto “componente dell’impianto”. A tal proposito, è irrilevante la consistenza fisica del manufatto o la circostanza che lo stesso sia infisso stabilmente al suolo.
Il documento di prassi richiama, infatti, che la torre eolica al contempo:
- ha una funzione passiva di sostegno dell’aerogeneratore;
- costituisce una componente essenziale e attiva dell’impianto, in quanto svolge un’attività di contrasto alla forza impressa al vento sulle pale.