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Tax - Determinazione della rendita catastale delle centrali eoliche

Nov 7, 2023
martedì 7 novembre 2023

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che la torre eolica non va considerata nella stima diretta per determinare la rendita catastale di una centrale eolica. Con la circolare n. 28/2023, l’Amministrazione finanziaria ha recepito la posizione consolidata della Corte di Cassazione e ha mutato, di conseguenza, il proprio precedente orientamento (cfr. circ. n. 2 e 27 del 2016).

Dall’1.1.2016, per la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (gruppi catastali D ed E) occorre effettuare una stima diretta (art. 1 co. 21 della L. 208/2015):

  • considerando il suolo, le costruzioni e gli ulteriori elementi strutturalmente connessi all’immobile (ossia le componenti caratterizzate da utilità trasversale e indipendente dal processo produttivo svolto all’interno dell’immobile; cfr. la circ. n. 2/2016);
  • escludendo le componenti relative agli impianti situati in detti immobili, funzionali al processo produttivo ivi svolto.

La circ. Agenzia delle Entrate 28/2023 riconosce che, nella stima per determinare la rendita catastale della centrale eolica, non va valorizzata la torre, in quanto “componente dell’impianto”. A tal proposito, è irrilevante la consistenza fisica del manufatto o la circostanza che lo stesso sia infisso stabilmente al suolo.

Il documento di prassi richiama, infatti, che la torre eolica al contempo:

  • ha una funzione passiva di sostegno dell’aerogeneratore;
  • costituisce una componente essenziale e attiva dell’impianto, in quanto svolge un’attività di contrasto alla forza impressa al vento sulle pale.

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