Legal - L'Italia attua la direttiva UE sul whistleblowing
Con il Decreto Legislativo 24/2023 del 10 marzo u.s., l’Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio in tema di protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell’Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali.
La disciplina comunitaria è volta ad armonizzare le singole legislazioni nazionali in tema di whistleblowing, attraverso l’introduzione di un’adeguata tutela dei soggetti che, all’interno di imprese del settore sia pubblico che privato, intendano segnalare illeciti di varia natura di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito della propria attività lavorativa.
La disciplina prevista dal Decreto Legislativo 24/2023
Il whistleblowing, per quanto riguarda il settore pubblico, è stato introdotto dall’art. 54-bis del D.lgs. 165/2001, che disponeva espressamente il divieto di ripercussioni per il pubblico dipendente che segnalasse condotte illecite al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) o all’Autorità giudiziaria.
Con riferimento al settore privato, invece, la disciplina era stata introdotta dalla Legge 179/2017 prevedendo che le società, provviste di modelli organizzativi ex D.lgs. 231/2001, si dotassero obbligatoriamente di canali di segnalazione delle condotte illecite ritenute rilevanti ai sensi di tale normativa, garantendo l’anonimato del segnalante ed il divieto di atti ritorsivi o discriminatori nei suoi confronti.
Di fatto, il D.lgs. 24/2023 è intervenuto su detta disciplina introducendo rilevanti novità.
Ambito di applicazione oggettivo
Innanzitutto, la nuova normativa ha ampliato il numero delle condotte ritenute meritevoli di segnalazione.
La precedente normativa considerava illeciti rilevanti principalmente quelli previsti dal decreto legislativo 231/2001, o comunque le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti.
La nuova normativa, oltre a confermare quanto precedentemente previsto, all’articolo 1 ha incluso anche gli atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato dell'Unione europea. Sono inoltre compresi atti od omissioni riguardanti il mercato interno (e le norme in materia di imposte sulle società), di cui all’articolo 26 paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme europee in materia di concorrenza e di aiuti di Stato.
A questa previsione generale, il legislatore ha incluso anche una serie di illeciti rientranti nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali (indicati nell'allegato al decreto) e degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, relativi a diversi settori specifici.
Ambito di applicazione soggettivo
Con riferimento agli enti destinatari della disciplina, il Decreto opera una differenziazione tra “soggetti del settore pubblico” e “soggetti del settore privato”.
La definizione di «soggetti del settore privato» viene effettuata in “negativo”, ossia vengono intesi come soggetti diversi da quelli rientranti nella definizione di «soggetti del settore pubblico», e con le seguenti caratteristiche:
- enti privati che, nell’ultimo anno, hanno impiegato una media di oltre 50 dipendenti ed enti che, a prescindere dalle dimensioni, rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione indicati dalla Direttiva (UE) 2019/1937;
- soggetti che possono non aver raggiunto la media di dipendenti di cui al punto precedente che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti.
Poste tali premesse, diversamente dai soggetti privati, è chiaro come i “soggetti del settore pubblico” vengano intesi in senso ampio estendendo loro tutte le violazioni (ed in canali di segnalazione) previste dal Decreto.
La gestione delle segnalazioni del whistleblower
Rispetto alla normativa previgente che contemplava canali di segnalazione interni ai singoli enti, il Decreto ha introdotto anche un canale di segnalazione esterna.
Per quanto riguarda i canali di segnalazione interna, la normativa specifica che le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta oppure in forma orale.
Inoltre, il Decreto ha previsto che Comuni condividano quelli dei soggetti privati che abbiano impiegato, nell’ultimo anno, non più di 259 lavoratori e dei soggetti del settore pubblico obbligati a nominare la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (deputato alla gestione delle segnalazioni).
Nell’ambito della gestione del canale di segnalazione interna è stato inoltre previsto che il gestore delle segnalazioni, oltre a dover diffondere e mantenere funzionanti i canali di segnalazione, si occupi anche di mantenere le comunicazioni con il segnalante.
La segnalazione esterna, invece, può essere effettuata in mancanza di un canale di segnalazione interna, oppure quando alla segnalazione non sia stato dato seguito, o nel caso si temano ritorsioni, o qualora vi sia pericolo palese o imminente per l’interesse pubblico.
I canali di segnalazione esterna sono gestiti e attivati da ANAC, le cui informazioni sono pubblicate sul suo sito internet in una sezione dedicata, la quale predispone e gestisce i canali (e il relativo personale nonché le piattaforme informatiche ad essi dedicate) seguendo linee guida costantemente aggiornate nel rispetto dell’obbligo di riservatezza, della normativa sul trattamento dei dati personali, delle norme sulla conservazione dei dati anche per la divulgazione pubblica.
Misure di protezione
Oltre a porre un generale divieto di ritorsione nei confronti del segnalante - con la previsione di un onere di prova contraria in capo al soggetto che, durante un eventuale procedimento, avesse posto in essere atti considerabili ritorsivi in senso generale - la normativa affida ad ANAC l’individuazione di misure di sostegno e di protezione dalle ritorsioni.
È inoltre prevista una esclusione della punibilità e da responsabilità civile o amministrativa del whistleblower su quanto segnalato e su tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie dal segnalante per svelare la violazione e la segnalazione. Infatti, tali informazioni potrebbero essere coperte dall'obbligo di segreto, relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, salvo che si tratti di informazioni c.d. classificate, coperte da segreto professionale forense e medico o da segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali che non possono essere diffuse.
Ciò tuttavia non esclude che la responsabilità penale e ogni altra responsabilità di natura civile o amministrativa non siano escluse per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione o che non siano strettamente necessari a rivelare la violazione.
Sanzioni
Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC applica al responsabile sanzioni amministrative pecuniarie quando accerta che vi siano state ritorsioni, o quando la segnalazione sia stata ostacolata, o non siano stati istituiti idonei canali di segnalazione di cui all’art. 21 del Decreto.
A cura del team Baker Tilly Italy Legal.