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È entrata in vigore la riforma del sistema sanzionatorio

12 set 2024

Ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 87/2024, le modifiche apportate al sistema sanzionatorio amministrativo operano, senza eccezioni, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Il decreto ha riformato le sanzioni tributarie rendendole meno onerose ma ha reso inapplicabile il c.d. favor rei.

Uno dei tratti salienti della riforma consiste nel generale ridimensionamento delle sanzioni previste per le ipotesi “base” delle violazioni più comuni, basti pensare alla dichiarazione omessa, alla dichiarazione infedele e alla fatturazione delle operazioni.

Alcuni istituti particolarmente importanti sono stati oggetto di una radicale riforma: si pensi all’indebita compensazione di imposte, all’applicazione di un’IVA non dovuta o all’obbligo di regolarizzazione del cessionario/committente per le violazioni commesse dalla controparte.

Per quanto riguarda il ravvedimento operoso, vengono riviste le riduzioni delle sanzioni applicabili e viene ammessa la possibilità, sia pure a certe condizioni, di applicare il cumulo giuridico. Inoltre, le somme oggetto di definizione al terzo delle sanzioni potranno essere pagate a rate.

Alcune modifiche riguardano i reati tributari e, in special modo, le forme di raccordo tra il procedimento amministrativo tributario e il processo penale per reati tributari.

Viene infatti previsto, tra l’altro, che il pagamento delle somme, utile per beneficiare della circostanza attenuante o addirittura della non punibilità del reato, dovrà avvenire non più entro l’inizio del dibattimento penale ma entro la fine dello stesso. In questo modo, i tempi di pagamento relativi alla fase amministrativa (ad esempio inerenti alla dilazione delle comunicazioni bonarie o al ravvedimento operoso) saranno più compatibili con le tempistiche del processo penale.

Inoltre, sia pure a certe condizioni, viene sancito che il giudicato penale di assoluzione vale in ambito tributario e che, in via speculare, la sentenza del giudice tributario definitiva o l’accordo di adesione/conciliazione giudiziale valgono come prova del fatto sul versante penale.

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