È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.lgs. n. 153 del 18.10.2023 che introduce per i c.d. “prestatori di servizi di pagamento” (“PSP”), come Banche, Poste Italiane S.p.A., Istituti di pagamento ecc., nuovi obblighi anti frodi IVA negli acquisti transfrontalieri. La modifica troverà spazio nel nuovo Titolo II-bis del DPR n. 633/1972, articoli da 40-bis a 40-sexies.
Le misure, che si applicheranno dal prossimo 1° gennaio 2024, prevedono la raccolta e la conservazione delle informazioni sui “pagamenti transfrontalieri”. Sono tali quelli in cui “il pagatore è localizzato in uno Stato membro dell’Unione europea e il beneficiario è localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo” (nuovo art. 40-ter del DPR 633/72).
Le nuove disposizioni che impongono al PSP la conservazione (art. 40-ter del DPR 633/72) e la comunicazione (art. 40-quater) di specifiche informazioni (art. 40-sexies), si applicheranno nel caso in cui “nel corso di un trimestre civile”, detto PSP fornisca servizi di pagamento “corrispondenti a più di venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario” (art. 40-ter).
I dati confluiranno in un’apposita centrale di informazioni (“Central Electronic System of Payment Information”, o, più brevemente, “CESOP”), “alimentata” dalle Amministrazioni finanziarie nazionali, che avrà il compito di “archiviare, aggregare e analizzare, in relazione a singoli beneficiari, tutte le informazioni pertinenti in materia di IVA sui pagamenti”, costituendo un supporto che gli Stati membri potranno utilizzare per individuare comportamenti irregolari nell’assolvimento degli obblighi IVA.