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Rimborso IVA anomalo: esclusa la possibilità per chi non emette la nota di variazione

6 ago 2024

L’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di accedere al rimborso IVA c.d. “anomalo” (art. 30-ter del DPR 633/72) per un soggetto passivo che non ha emesso tempestivamente una nota di variazione in diminuzione a seguito dell’intervenuta infruttuosità della procedura fallimentare cui era assoggettato il proprio debitore (procedura avviata prima del 26.5.2021). Secondo l’Agenzia delle Entrate, il rimborso “anomalo” è esperibile solo quando la mancata emissione della nota di variazione non è dipesa da una colpevole inerzia del soggetto passivo. Nel caso di specie, non era stato comunicato al curatore fallimentare l’indirizzo PEC aggiornato (a seguito di alcune trasformazioni sostanziali soggettive del creditore ed operazioni straordinarie) cui notificare il deposito del piano del riparto. Tale momento è infatti quello rilevante per l’emissione della nota di credito (entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno successivo alla suddetta data)

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