L’art. 16-ter del DL 131/2024 (c.d. DL “salva infrazioni UE”), inserito in sede di conversione in legge, abroga, con effetto dall’1.1.2025, l’art. 8 co. 35 della L. 67/88, il quale stabilisce attualmente che “non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”.
L’intervento legislativo discende dalla necessità di rendere le disposizioni nazionali conformi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. In linea generale, secondo i giudici europei, i distacchi e i prestiti di personale configurano prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA in presenza di un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto. Quindi, laddove il pagamento delle somme da parte della distaccataria configuri un effettivo corrispettivo del distacco del personale e il pagamento della somma in parola è condizione per l’effettuazione del distacco, la prestazione dovrebbe considerarsi resa a titolo oneroso ai fini IVA.
Per espressa previsione normativa, la nuova disciplina sarà applicabile ai soli distacchi e prestiti del personale stipulati o rinnovati a decorrere dall’1.1.2025 mentre sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente all’1.1.2025 per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.
La novità ha particolare impatto sui distacchi e prestiti di personale nei confronti di imprese che presentano limitazioni all’esercizio della detrazione.