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Reverse charge nei settori del trasporto e della logistica

6 mar 2025

Con la legge di bilancio 2025 (Legge n. 207 del 30.12.2024) è stata proposta la modifica all’art. 17 c.6 lett. a-quinquies) DPR 633/1972 per le imprese che lavorano nei settori di trasporto e movimentazione merci e delle prestazioni di servizi di logistica.

La proposta di modifica riguarda le prestazioni di servizi:

  • effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali, comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma;
  • rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.

Sono escluse le operazioni con la pubblica amministrazione, le operazioni con le agenzie per il lavoro e le operazioni già assoggettate ad iva con il meccanismo del reverse charge.

Questa nuova normativa prevede che il prestatore e il committente possano optare per il versamento diretto dell’iva da parte del committente. Si tratta di un’opzione che andrà esercitata da entrambe le parti tramite la presentazione in Agenzia delle Entrate di un apposito modello messo a disposizione dalla stessa; l’opzione avrà la durata di tre anni dalla data di trasmissione della comunicazione.

Il prestatore sarà tenuto all’emissione di regolare fattura, mentre il committente sarà tenuto al versamento dell’iva tramite modello F24, alle scadenze ordinariamente previste per l’iva, senza la possibilità di compensare orizzontalmente con altri crediti tributari o contributivi.

Entrambe le parti saranno solidalmente responsabili per il mancato versamento dell’iva.

Si resta in attesa dell’autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea per poter rendere operativo quanto sopra riportato. 

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