82 AERIAL

Rateizzazioni imposte e sanzioni

19 feb 2025

Dal 1° gennaio 2025 di applicano nuove disposizioni alle richieste di rateizzazione: viene innalzato il numero massimo di rate concedibili fissato precedentemente a 72 rate.

Prioritariamente è necessario specificare che:

  • in caso di mancato pagamento di n. 8 rate, anche non consecutive, è prevista la decadenza dal beneficio della rateizzazione;
  • una volta caducato il piano di rientro, non è più possibile rateizzare il debito residuo. In ogni caso, la decadenza dal beneficio della rateizzazione di uno o più carichi non preclude la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza stessa

 

Istanze per somme di importo fino ad € 120.000

Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino a un massimo di:

  • 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  • 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  • 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, invece, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, verificati i requisiti per l’accesso alla dilazione, può concedere la rateizzazione:

  • da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  • da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  • da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Sia nel caso di istanza su semplice richiesta sia di istanza documentata, l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad € 50.

Istanze per somme di importo superiore ad € 120.000Nel caso di istanze di somme iscritte a ruolo di importo superiore a 120 mila euro (comprese in ciascuna richiesta di dilazione), il contribuente deve sempre documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. In questo caso l’Agenzia delle entrate-Riscossione, verificati i requisiti per l’accesso alla dilazione di pagamento, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di 120 rate mensili.

 

Con l’occasione, si ricorda anche che per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, si applica la riforma delle sanzioni (per i rapporti pendenti e per le violazioni commesse fino a quella data, continuerà a rendersi applicabile la precedente disciplina sanzionatoria). In generale, le sanzioni sono state rimodulate a favore del contribuente.

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