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Rappresentante fiscale ai fini IVA con requisiti di onorabilità e prestazione di garanzia patrimoniale

14 ott 2024

L'art. 4 del D.lgs. 13/2024 ha introdotto nuovi oneri ai fini della nomina del rappresentante fiscale IVA di soggetti non residenti che svolgono operazioni in Italia, disciplinato dall'art. 17 c. 3 del DPR 633/73.

In particolare, il rappresentante fiscale persona fisica (o il rappresentante legale, in caso di persona giuridica) dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per amministratori e sindaci dei CAF dall'art. 8 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DM 31.5.99 n. 164.

Inoltre, la nomina del rappresentante fiscale risulterà condizionata al rilascio di un'idonea garanzia, "graduata anche in relazione al numero dei soggetti rappresentati". Una seconda garanzia è richiesta, ai sensi dell'art. 35 co. 7-quater del DPR 633/72, per il rappresentante di un soggetto estero (non residente nell'Ue e nel SEE) che richieda di essere iscritto al VIES al fine di effettuare operazioni intracomunitarie.

Affinché le disposizioni siano operative, è necessario un decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze mediante il quale saranno fissati i criteri e le modalità per prestare le garanzie dovute.

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