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Proroga del termine di versamento del secondo acconto IRPEF e relative sostitutive

17 dic 2024

In presenza di determinate condizioni, è stato prorogato al 16.1.2025 il termine per il pagamento della seconda o unica rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi. La disposizione ricalca l’art. 4 del DL 145/2023 che aveva introdotto la stessa misura per lo scorso anno.

Il differimento è applicabile alle sole persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2023, hanno svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo e dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro.

In assenza di contrarie indicazioni, oltre all’IRPEF, si ritiene che rientrino nella proroga anche le im­poste sostitutive delle imposte sui redditi dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari, oppure per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell’acconto.

Si tratta, in pratica, dei seguenti tributi (se dovuti da persone fisiche che possono beneficiare della proroga):

  • l’imposta sostitutiva per il regime di vantaggio (art. 27 DL 98/2011) o forfetario (L. 190/2014);
  • la “cedolare secca” sulle locazioni di immobili abitativi;
  • l’IVIE e l’IVAFE;
  • l’imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA);
  • l’imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni;
  • l’addizionale IRPEF sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza, c.d. “tassa etica”.

Per espressa previsione dell’art. 7-quater del DL 155/2024, dalla proroga sono per contro esclusi:

  • i “contributi previdenziali e assistenziali” (si tratta, ad esempio, dei contributi INPS dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95 e dagli artigiani e commercianti);
  • i premi assicurativi INAIL.

 

Anziché in un’unica soluzione entro il 16.1.2025, la seconda rata dei suddetti acconti potrà essere pa­gata in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza il giorno 16 di cia­scun mese (quindi, entro il giorno 16 dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2025).

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).

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