Proroga del termine di versamento del secondo acconto IRPEF e relative sostitutive
In presenza di determinate condizioni, è stato prorogato al 16.1.2025 il termine per il pagamento della seconda o unica rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi. La disposizione ricalca l’art. 4 del DL 145/2023 che aveva introdotto la stessa misura per lo scorso anno.
Il differimento è applicabile alle sole persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2023, hanno svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo e dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro.
In assenza di contrarie indicazioni, oltre all’IRPEF, si ritiene che rientrino nella proroga anche le imposte sostitutive delle imposte sui redditi dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari, oppure per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell’acconto.
Si tratta, in pratica, dei seguenti tributi (se dovuti da persone fisiche che possono beneficiare della proroga):
- l’imposta sostitutiva per il regime di vantaggio (art. 27 DL 98/2011) o forfetario (L. 190/2014);
- la “cedolare secca” sulle locazioni di immobili abitativi;
- l’IVIE e l’IVAFE;
- l’imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA);
- l’imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni;
- l’addizionale IRPEF sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza, c.d. “tassa etica”.
Per espressa previsione dell’art. 7-quater del DL 155/2024, dalla proroga sono per contro esclusi:
- i “contributi previdenziali e assistenziali” (si tratta, ad esempio, dei contributi INPS dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95 e dagli artigiani e commercianti);
- i premi assicurativi INAIL.
Anziché in un’unica soluzione entro il 16.1.2025, la seconda rata dei suddetti acconti potrà essere pagata in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese (quindi, entro il giorno 16 dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2025).
Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).