95 AERIAL

Principio di irrilevanza penale per operazioni Infragruppo a prezzi gonfiati

11 lug 2024

La sentenza della Cassazione n. 26520 del 2024 chiarisce che se i beni o servizi fatturati corrispondono a quelli realmente ceduti e il prezzo è stato effettivamente pagato, anche se incongruo, non si configura il reato di fatturazione parzialmente inesistente. Questo perché non vi è discrepanza tra la realtà commerciale e la sua rappresentazione documentale. Il caso in questione riguardava la vendita di prodotti agricoli tra società collegate, dove l’accusa sosteneva che ci fosse stata una sovrafatturazione. Tuttavia, la difesa ha sostenuto che, nonostante i prezzi fossero superiori a quelli di mercato, le operazioni non potevano considerarsi inesistenti poiché i beni erano stati realmente venduti e i prezzi effettivamente corrisposti. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, sottolineando che gli acquisti di beni per l’attività di impresa a prezzi incongrui, ma realmente corrisposti, non possono essere considerati operazioni inesistenti o sovrafatturate ai sensi dell’articolo 1 lett. a) del d.lgs. 74/2000. Inoltre, la sentenza apre interessanti spunti di riflessione sia per i prezzi di trasferimento infragruppo sia per le contestazioni di antieconomicità dei costi. In conclusione, la sentenza stabilisce che non tutte le operazioni a prezzi incongrui sono penalmente rilevanti e che è necessario valutare caso per caso la presenza di eventuali condotte illecite.

Trova un ufficio
I nostri uffici