Con la chiusura del secondo trimestre 2024, si è conclusa la “Fase 1” del periodo transitorio del Regolamento Ue 2023/956, che ha introdotto il meccanismo di aggiustamento del carbonio alle frontiere (CBAM). Dal terzo trimestre 2024 inizia la “Fase 2”, con nuove regole per gli importatori Ue.
Durante la “Fase 1”, gli importatori Ue di merci CBAM dovevano trasmettere una relazione trimestrale contenente le emissioni incorporate nei prodotti importati. Era possibile dichiarare valori standard delle emissioni in caso di mancanza di dati effettivi. Con l’inizio della “Fase 2”, questa semplificazione viene meno, e gli importatori devono dichiarare valori effettivi delle emissioni, calcolati secondo metodologie specifiche previste dal Regolamento di esecuzione (Ue) 2023/1773.
La Commissione europea ha aggiornato le Q&A relative al CBAM, chiarendo l’approccio da seguire in caso di dati non attendibili o non comunicati dai fornitori extra Ue. Gli importatori devono compiere tutti gli sforzi possibili per ottenere i dati effettivi e, in caso di insuccesso, giustificare le difficoltà incontrate nel Registro transitorio CBAM.
Le sanzioni per dichiarazioni incomplete o errate possono variare tra 10 e 50 euro per tonnellata di Co2 non dichiarata. Tuttavia, l’autorità nazionale competente può considerare gli sforzi compiuti dagli importatori per ottenere i dati. Inoltre, per le importazioni effettuate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, è prevista una deroga parziale all’utilizzo di valori effettivi per i beni complessi.
Gli importatori devono sensibilizzare i fornitori extra Ue, prevedendo sessioni di formazione e condivisione di linee guida, per garantire la corretta comunicazione dei dati sulle emissioni e prepararsi all’acquisto dei certificati CBAM dal 2026.