Obbligo di segnalazione da parte del revisore di situazioni di crisi e insolvenza ai sensi dell’art. 25-octies CCII
Nel corso del mese di dicembre 2024 Assirevi ha pubblicato il Documento di Ricerca n. 259 “L’obbligo di segnalazione da parte del revisore di situazioni di crisi e insolvenza ai sensi dell’art. 25-0cties CCII modificato dal D.LGS. N. 136/2024 (“Correttivo Ter”) con lo scopo di fornire alle società di revisione associate indicazioni utili con riguardo all’obbligo di segnalazione di situazioni di crisi e insolvenza esteso anche al revisore legale in seguito alle modifiche apportate al CCII dal cosiddetto Correttivo Ter.
Il citato Documento si sofferma sulle peculiarità che il suddetto obbligo assume con riguardo al revisore legale, considerato in particolare il fatto che è la stessa norma a prevedere che la segnalazione del revisore legale debba essere effettuata nell’esercizio delle funzioni che gli sono proprie alla luce del framework normativo di riferimento allo stesso applicabile. In particolare, il Documento Assirevi si sofferma sulle funzioni del revisore strumentali ai fini della rilevazione della crisi d'impresa richiamando in particolare, il principio ISA Italia 570, par. 11, che prevede che il revisore deve porre attenzione agli elementi probativi relativi a circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. A tale proposito Assirevi evidenzia che, ancorché la nozione di continuità aziendale contenuta nel già menzionato principio non coincida in toto con quella di crisi contenuta nel CCII, gli elementi appresi nel corso delle procedure svolte possono comunque concorrere alla valutazione in merito alla ricorrenza o meno dei presupposti per la segnalazione.
Assirevi evidenzia come oltre agli elementi che possono emergere nell’ambito dell’attività finalizzata all’accertamento del presupposto della continuità aziendale, che di norma viene svolta nel corso della revisione del bilancio d’esercizio, importanti elementi informativi possano emergere anche nel corso delle verifiche periodiche presso l'impresa revisionata, tenendo presenti le indicazioni del principio 250B, avente ad oggetto le verifiche della regolare tenuta della contabilità. Infatti nonostante tale principio non preveda lo svolgimento di procedure di analisi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società revisionata, le suddette verifiche potrebbero far emergere elementi rivelatori della sussistenza dei presupposti per la segnalazione quali, ad esempio, l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni, ovvero l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.
Infine Assirevi si sofferma sulla tempestività della segnalazione e sull’attività di vigilanza sull’andamento delle trattative, entrambi aspetti rilevanti per l'attenuazione o esclusione della responsabilità del revisore, precisando tuttavia come l’attività di vigilanza del revisore si concentri sugli aspetti contabili e sull'impatto delle trattative sul bilancio, mantenendo un ruolo obiettivo e indipendente ed estraneo agli aspetti di gestione dell’impresa, in linea con il requisito di indipendenza previsto dal D.lgs. n. 39/2010.