Nuove sanzioni per le cessioni intracomunitarie: decorrenza e modalità di regolarizzazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 29.11.2024 n. 236, ha esaminato la decorrenza del regime sanzionatorio previsto dal D.lgs. n. 87/2024, con il quale è stato introdotto un termine entro il quale il cedente deve fornire la prova del trasferimento dei beni in un altro Stato dell’Unione europea nell’ambito di una cessione intracomunitaria con trasporto o spedizione della merce a cura del cessionario.
La nuova sanzione di cui all’art. 7 co. 1 del D.lgs. 471/97 (come modificato dal D.lgs. 87/2024), grava in capo a chi effettua cessioni intracomunitarie in regime di non imponibilità IVA, se i beni trasportati o spediti non risultano pervenuti nello Stato membro UE di destinazione entro 90 giorni dalla consegna. La sanzione è pari al 50% dell’IVA che non è stata addebitata in fattura. La sanzione non si applica se, nei 30 giorni successivi, la fattura viene regolarizzata ed è eseguito il versamento dell’IVA.
Decorrenza
Sul piano della decorrenza, l’Agenzia delle Entrate precisa che la nuova disciplina sanzionatoria si applica “alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024”.
A tale riguardo, si fa riferimento al momento di inizio del trasporto o spedizione dei beni ovvero alla data di emissione anticipata della fattura (limitatamente all’importo fatturato), secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 39 del DL 331/93.
Cessioni effettuate prima dell’1.9.2024
Per le cessioni effettuate irregolarmente prima della suddetta data dell’1.9.2024, si applica la sanzione di cui all’art. 6 co. 1 del D.lgs. 471/97, di importo compreso tra il 90% e il 180% dell’imposta (nella versione della norma operante per le violazioni commesse anteriormente all’1.9.2024).
Modalità di regolarizzazione
Il cedente ha la facoltà di integrare le fatture che erano state irregolarmente emesse senza IVA, mediante note in variazione in aumento ai sensi dell’art. 26 co. 1 del DPR 633/72, versando la maggiore imposta, oltre alle sanzioni e agli interessi dovuti. Può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.
Il cessionario, stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, può recuperare la maggiore IVA addebitata mediante la procedura di rimborso di cui all’art. 38-bis2 del DPR 633/72, se è privo di un’identificazione diretta in Italia o non ha ivi nominato un rappresentante fiscale.