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Novità in tema di concordato preventivo biennale

7 apr 2025

Il recente decreto correttivo, approvato il 13 marzo 2025, ha introdotto modifiche significative al Concordato Preventivo Biennale (CPB). Ecco le principali.

Esclusione dei contribuenti in regime forfettario: Inizialmente, il CPB era accessibile sia ai soggetti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) sia ai forfettari. Con il decreto correttivo, a partire dal 2025, i contribuenti in regime forfettario sono esclusi dalla possibilità di aderire al CPB. 

Proroga del termine di adesione: Il termine per aderire al CPB è stato prorogato dal 31 luglio 2025 al 30 settembre 2025, offrendo ai contribuenti un periodo più esteso per valutare e formalizzare la propria adesione. Nei casi in cui l’anno fiscale non coincide con l’anno solare, il termine slitta all’ultimo giorno del nono mese successivo alla fine del periodo di imposta.

Modifiche alle aliquote fiscali: Sono state introdotte tre aliquote flat tax del 10%, 12% e 15%, calibrate in base al punteggio ISA. Inoltre, sulla quota di reddito eccedente gli 85.000 euro, si applica un'imposta sostitutiva del 43% per i soggetti IRPEF e del 24% per i soggetti IRES. ​In altre parole, la tassazione agevolata trova applicazione esclusivamente per importi fino ad euro 85.000. Superata tale soglia si applicherà l’aliquota più elevata 43% per i soggetti Ires 24 per i soggetti Ires. Un aspetto rilevante riguarda i soggetti in regime di trasparenza fiscale come società di persone ed associazioni. Per tali soggetti la verifica del superamento della soglia di euro 85.000 non avverrà a livello individuale per ogni socio ma sarà effettuata considerando il reddito complessivo della società o dell’associazione nel suo insieme

Cause di esclusione e decadenza dal concordato preventivo biennale: il decreto prevede particolari restrizioni per coloro che dichiarano redditi da lavoro autonomo a titolo personale e allo stesso tempo fanno parte di studi associati, società tra professionisti Stp o società tra avvocati. La nuova normativa prevede che un lavoratore autonomo potrà beneficiare del concordato solo se anche l’entità professionale di cui è membro abbia aderito al Concordato preventivo biennale per i medesimi anni fiscali. Allo stesso tempo la mancata partecipazione di uno o più membri comporterà l’esclusione dell’intera struttura professionale.

Oltre alle condizioni di accesso il decreto introduce anche nuovi criteri di decadenza dal concordato preventivo biennale articolato su due livelli: individuale e collettivo. La decadenza individuale si verifica nel momento in cui un socio o associato perde il diritto di determinare il proprio reddito attraverso il concordato a seguito della cessazione del regime. Ciò implica che qualora un professionista si trovi in una condizione di incompatibilità con il sistema del concordato non potrà più beneficiare delle agevolazioni previste dal relativo regime fiscale. La decadenza collettiva riguarda la struttura professionale nel suo complesso: se un o più membri dello studio associato, della società tra professionisti o della società tra avvocati non soddisfano più i requisiti per mantenere l’adesione al concordato l’intero gruppo professionale verrà escluso dal regime agevolato.

Chiarimenti sulle operazioni di conferimento e Concordato preventivo biennale: si introduce una precisazione normativa riguardante le operazioni di conferimento. Soltanto i conferimenti di aziende o rami di azienda possono determinare l’uscita dal Concordato preventivo biennale, indipendentemente dal valore o dalla dimensione da parte di azienda trasferita. Tale interpretazione modifica quanto invece sostenuto dall’Agenzia delle Entrate che sosteneva che anche il conferimento di partecipazioni societarie, crediti o aumento di capitale mediante apporti di denaro costituisce causa di decadenza o di esclusione del concordato.

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