Con la trasmissione al Parlamento del disegno di legge di bilancio 2025 lo scorso 23 ottobre si è avviato alla Camera dei deputati l’iter di approvazione. Il Ddl. di bilancio 2025 contiene alcune novità, anche in ambito fiscale, da monitorare e tenere in considerazione per i comportamenti futuri.
Spese di rappresentanza, omaggi, vitto, viaggio e trasporto dedotte solo con strumenti tracciabili
Vi è la previsione di nuovi requisiti per la deducibilità, dal reddito d’impresa e dall’IRAP, delle spese di rappresentanza e di quelle per omaggi. Dal 2025, tali oneri saranno deducibili solo se sostenuti con versamento bancario, postale o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (vale a dire, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Le spese di rappresentanza saranno quindi deducibili se:
- il pagamento sarà eseguito con i suddetti strumenti;
- rientrano nei limiti quantitativi già fissati dall’art. 108 c. 2 del TUIR.
La modifica non dovrebbe interessare invece le spese di pubblicità e di sponsorizzazione.
Analoghe misure si applicheranno alle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuate mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute per le trasferte dei dipendenti o corrisposte a lavoratori autonomi.
Sono in particolare definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che, nel contempo:
- provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;
- vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
Tali spese rimarranno comunque deducibili, come già previsto, nei limiti dell’art. 95 c. 1, 2 e 3 del TUIR. Per le trasferte fuori dal territorio comunale, i rimborsi analitici per vitto e alloggio continueranno a essere deducibili nel limite di 180,76 euro al giorno per le trasferte in Italia e di 258,23 euro al giorno per quelle all’estero.
Infine, i rimborsi delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuate mediante autoservizi pubblici non di linea e sostenute con i citati strumenti tracciabili, non concorreranno a formare il reddito di lavoro dipendente solo se le predette spese sono effettuate con modalità tracciabili.
Riduzione imposta sostitutiva premi di risultato per il triennio 2025 – 2027
Verrebbe prevista anche per il triennio 2025, 2026 e 2027 la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale sui premi di risultato ex art. 1 c. 182 della L. 208/2015.
In sostanza, limitatamente ai premi e alle somme erogati nei suddetti anni l’aliquota è pari al 5%.
Deroga alla soglia di non imponibilità dei fringe benefit per il triennio 2025 – 2027
In relazione al limite di non imponibilità dei fringe benefit, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall’art. 51 c. 3 del TUIR, non concorrerebbero a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
Il limite sarebbe elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12 comma 2 del TUIR. A tal fine, resterebbe ferma la necessaria dichiarazione del lavoratore con indicazione del codice fiscale dei figli.
In pratica verrebbe confermata l’attuale misura speciale prevista per il 2024 per un ulteriore triennio.
Revisione del fringe benefit in capo al dipendente per i veicoli concessi in uso promiscuo
L’articolo 7 del ddl Bilancio prevede cambiamenti alla disciplina delle auto in uso promiscuo ai dipendenti. Dal 1° gennaio 2025, per le assegnazioni di auto nuove, si terrà conto solo del tipo di alimentazione: elettrico, ibrido plug-in o termico. Vengono modificati i coefficienti fiscali per calcolare il valore imponibile del benefit, favorendo le auto ecologiche (elettriche o ibride plug-in) e penalizzando quelle con motore termico. Nessun cambiamento si avrà invece per le auto assegnate entro il 31 dicembre 2024.
Attualmente, il valore imponibile è calcolato usando il costo chilometrico ACI su una percorrenza annua di 15.000 km, moltiplicato per un coefficiente parametrato sulla base delle emissioni di Co2. La nuova disciplina prevede, per i veicoli nuovi concessi dal 1° gennaio 2025, che il fringe benefit venga calcolato nella misura del:
- 50% dell’importo delle tariffe ACI corrispondenti a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km;
- 20% dell’importo di cui sopra nel caso di veicoli elettrici ibridi plug-in;
- 10% dell’importo di cui sopra per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.
Gli importi in esame devono essere assunti al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente e, naturalmente, ragguagliati ad anno.
Le ibride HEV (senza possibilità di ricarica esterna) e altri tipi di veicoli (metano, GPL e idrogeno) non rientrerebbero quindi nelle aliquote agevolate bensì in quella ordinaria del 50%.
Le attuali condizioni di mercato, influenzate dalla pandemia, dalla crisi dei chip e dal conflitto in Ucraina, hanno allungato i tempi di consegna delle nuove auto. Per le macchine già ordinate nel 2024 e che verranno consegnate solo nel 2025 si potrebbe quindi generare un significativo cambiamento fiscale rispetto alle decisioni già prese. Alla luce di ciò, una soluzione potrebbe essere rinviare l’entrata in vigore delle nuove norme alla seconda metà dell’anno, oppure chiarire che i contratti di assegnazione stipulati entro il 2024 non sono soggetti alle nuove norme, anche se le auto verranno consegnate solo nel 2025.
Rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni a regime dal 2025
Il Ddl. di bilancio 2025 introdurrebbe la stabilizzazione delle rivalutazioni per i soggetti non imprenditori, riscrivendo le disposizioni degli artt. 5 e 7 della L. 448/2001. Potranno beneficiare dell’agevolazione anche le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati, e non solo quelle non quotate.
Entro il 30 novembre di ciascun anno, un professionista abilitato dovrà redigere e asseverare la perizia di stima e il contribuente interessato dovrà versare l’imposta sostitutiva o la prima rata della stessa. Per le partecipazioni quotate, sarà possibile usare il valore normale basato sulla media dei prezzi di dicembre dell’anno precedente.
L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a tre rate annuali con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima. Il Ddl. di bilancio 2025 prevede l’introduzione di un comma 7-bis nell’art. 5 della L. 448/2001, escludendo la rivalutazione per le società e gli enti commerciali non residenti. Pertanto, il regime agevolato non sarà compatibile con la c.d. PEX per le società ed enti commerciali non residenti.
Se il contribuente intende avvalersi dell’opzione per partecipazioni già rivalutate in passato, non è tenuto al versamento delle rate pendenti della precedente rivalutazione e può scomputare l’imposta già versata.
La rivalutazione è una libera scelta del contribuente, che può effettuare con l’obiettivo di ottenere un risparmio fiscale in caso di futura cessione.