La risoluzione n. 47/2024 dell’'Agenzia delle Entrate ha escluso la facoltà per i soci di una società estinta di emettere una nota di variazione IVA in diminuzione per il credito che non era stato riscosso.
Il documento di prassi rileva le differenze intercorrenti tra la fattispecie descritta e le operazioni straordinarie, nel qual caso la società risultante dall'operazione subentra nei diritti della società avente causa, incluso il diritto a emettere le note di variazione in diminuzione ex art. 26 co. 2 ss. del DPR 633/72 (cfr. R.M. 183/95 e risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 153/2024).
Inoltre, secondo l'Agenzia, ai fini dell'emissione delle note di variazione in diminuzione, deve essere rispettato il principio, già formulato, di identità "tra l'oggetto della fattura e della registrazione originaria, da un lato, e, dall'altro, l'oggetto della registrazione della variazione, in modo che esista corrispondenza tra i due atti contabili" (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 120/2009 e risposta a interpello n. 427/2023).