Modalità e termini di comunicazione della sanatoria collegata al CPB
L’opzione per il regime del ravvedimento collegato al concordato preventivo biennale si esercita mediante versamento dell’imposta con il modello F24. Inoltre, per i soggetti “trasparenti” il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi è effettuato dai singoli soci o associati. Queste sono alcune delle indicazioni che emergono dal provv. n. 403886/2024 con il quale l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per comunicare l’opzione per la misura di cui all’art. 2-quater del DL 113/2024. Il provvedimento specifica che il regime del ravvedimento è rivolto ai soggetti che hanno aderito entro il 31 ottobre 2024 al CPB e che nei periodi d’imposta 2018-2022 hanno applicato gli “ISA” o dichiarato cause di esclusione dagli ISA correlate alla diffusione del COVID. Devono invece ritenersi esclusi dalla possibilità di aderire all’opzione i contribuenti che nell’annualità 2023 applicavano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, anche se tale regime non veniva applicato nelle annualità precedenti. L’Allegato 1 al provvedimento definisce i righi delle dichiarazioni da considerare per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva. I soggetti che hanno conseguito sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo possono adottare il regime del ravvedimento solo se esercitano l’opzione per entrambe le categorie reddituali. L’opzione si esercita, per ogni singola annualità, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive. Per le società e le associazioni “trasparenti”, l’opzione è esercitata con la presentazione da parte di tutti i soci dei modelli F24 relativi alla prima o unica rata dell’imposta sostitutiva sui redditi, l’imposta sostitutiva sull’IRAP è invece versata direttamente dalla società o associazione. L’opzione per il regime del ravvedimento può essere esercitata entro il 31 marzo 2025, con versamenti rateali in massimo ventiquattro rate mensili. Il pagamento tardivo di una rata non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.