
Il decreto relativo ai termini di proroga, predisposto dal Governo anche quest’anno, ha concluso il suo iter di conversione. Il testo definitivo in parte mantiene le iniziali previsioni di proroga, in parte le modifica o ne introduce di nuove.
Tra le novità emendative del Decreto, si pone l’attenzione su quanto segue.
Investimenti in Transizione 5.0
Il credito d’imposta sarà riconosciuto anche agli investimenti effettuati prima della presentazione della domanda, purché avviati dal primo gennaio 2024.
Società di capitali ed enti associativi
Queste entità possono tenere le proprie assemblee in videoconferenza anche nel 2025, anche se tale possibilità non è espressamente prevista nei loro statuti.
Rottamazione quater
Coloro che non hanno pagato una rata della rottamazione entro il 31.12.2024 hanno la possibilità di rientrare nella sanatoria presentando domanda entro il 30.04.2025, pagando le rate arretrate con interessi del 2% a partire dal 01.11.2023. Questa riammissione non si applica ai pagamenti non eseguiti del 2025.
Polizze catastrofali
Rammentiamo che, per le imprese di tutte le dimensioni e categorie, rimane invariato l’obbligo entro il prossimo 31 marzo 2025 di stipulare la polizza assicurativa contro le calamità naturali (CAT NAT), in particolare danni da esondazioni, alluvioni, frane e terremoti.
Le aziende dovranno stipulare polizze CAT NAT sui beni immobili, macchinari e attrezzature industriali e commerciali.
La copertura assicurativa è condizione essenziale per accedere ad incentivi, aiuti di stato, garanzie pubbliche, prestiti erogati dal fondo per le PMI, ecc.
È quindi opportuno ed urgente contattare il proprio assicuratore o un broker assicurativo.
Fatture elettroniche
È stato posticipato a fine anno il divieto di trasmettere la fattura elettronica allo SDI per le visite mediche.
Pertanto, fino al 31.12.2025 permane il divieto di emettere fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio (SdI), in capo ai:
- soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);
- soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (l’art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018 fa riferimento alle disposizioni di cui all’art. 10-bis del DL 119/2018, la cui efficacia è stata estesa all’intero anno 2025).
Si ricorda che il divieto opera esclusivamente nell’ambito delle prestazioni B2C e non nei rapporti B2B. Tuttavia, anche in questo caso, qualora le prestazioni sanitarie siano rese nei confronti di persone fisiche, ma imputate a soggetti passivi diversi (che se ne fanno carico), i nominativi dei pazienti non vanno inseriti in fattura (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 24.7.2019 n. 307 e FAQ Agenzia delle Entrate 19.7.2019 n. 73).