La rinuncia unilaterale a un credito che non può essere recuperato non consente l'emissione di una nota di variazione in diminuzione dell'IVA, non essendo tra i casi previsti dall'art. 26 del DPR 633/72 (nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione). Questo è stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 203/2024.
Il caso riguardava il mancato pagamento di un corrispettivo a causa di una procedura concorsuale iniziata prima del 26 maggio 2021. L'istante suggeriva di considerare la rinuncia al credito simile a risoluzione o annullamento contrattuale, ma l'Agenzia ha sottolineato che la normativa nazionale prevede il recupero dell'IVA solo in caso di vizi ontologici dell'atto o specifiche previsioni contrattuali.
Secondo l'Agenzia, la rinuncia unilaterale non è assimilabile alle fattispecie previste dalla normativa interna e avrebbe solo valenza finanziaria, senza ridurre la base imponibile dell'operazione economica originaria.
Questa conclusione è in contrasto con l'orientamento della Cassazione (n. 35518/2023), che considera la rinuncia al credito non dissimile dai casi di risoluzione o annullamento contrattuale. Tuttavia, in pratica è probabile che l'Amministrazione finanziaria contesti il recupero dell'IVA in tali circostanze.