È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28.6.2024 n. 150 il D.lgs. 14.6.2024 n. 87 in tema di riforma delle sanzioni tributarie, attuativo della L. 111/2023.
Come già anticipato nella precedente pubblicazione, il decreto prevede una generale attenuazione di diversi trattamenti sanzionatori (ad esempio, in relazione alla dichiarazione infedele), la modifica di alcuni istituti (rapporti tra processo penale e tributario, valenza penale dei pagamenti dei debiti fiscali in occasione delle varie dilazioni tributarie, possibilità di applicare il cumulo giuridico in sede di ravvedimento operoso) e la revisione di alcune fattispecie sanzionatorie (nel caso della c.d. “fattura spia”, ai fini della regolarizzazione non sarà più necessaria l’autofattura con pagamento dell’imposta in vista della successiva detrazione).
In particolare, in base alle nuove disposizioni:
- la dichiarazione infedele sarà punita in misura fissa del 70% e non più dal 90% al 180% (art. 1 del D.lgs. 471/97);
- non ci sarà più l’aumento del terzo per i redditi esteri non dichiarati;
- se viene presentata una dichiarazione integrativa prima di un qualsiasi controllo, la sanzione sarà del 50%.
Non opera quanto prevede l’art. 3 del D.lgs. 472/97 e, quindi, l’istituto del favor rei.
Le nuove sanzioni, eccezion fatta per le norme di natura penale e inerenti ai rapporti tra processo penale e tributario, trovano applicazione per le violazioni commesse dall’1.9.2024 e operano:
- in occasione dei modelli REDDITI e IRAP 2024 (inerenti al periodo di imposta 2023) in scadenza il 15.10.2024;
- per il modello 770/2024 (sempre relativo al 2023) in scadenza il 31.10.2024;
- per l’IVA, il 30.4.2025, ossia la scadenza per la presentazione della dichiarazione IVA 2025 (inerente al periodo di imposta 2024).