La circolare n. 21/2024 delle Entrate fornisce le istruzioni agli Uffici in tema di autotutela tributaria, alla luce della nuova disciplina dell’istituto, contenuta negli articoli 10-quater e 10-quiquies dello Statuto dei diritti del contribuente, introdotti in attuazione della riforma fiscale.
Autotutela obbligatoria
L’articolo 10-quater nel disciplinare l’autotutela obbligatoria, fornisce al comma 1 un’elencazione (che si ritiene tassativa) dei «casi di manifesta illegittimità», al ricorrere dei quali l’amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione:
- errore di persona;
- errore di calcolo;
- errore sull'individuazione del tributo;
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
- errore sul presupposto d'imposta;
- mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
- l’ufficio a cui si rivolge l’istanza;
Nella circolare si precisa che l’amministrazione finanziaria ha l’obbligo di esercitare il potere di autotutela quando ricorrano i vizi tassativamente elencati nella stessa e sempre che gli stessi diano luogo a forme di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione.
Autotutela facoltativa
All’articolo 10-quiquies si chiarisce, invece, che, in presenza di vizi dell’atto o dell’imposizione non riconducibili ad alcuna delle fattispecie elencate dall’articolo 10-quater, l’amministrazione finanziaria possa comunque annullare l’atto, rientrando tale potere nel proprio ambito di discrezionalità.
A tal proposito, in ossequio al principio di buon andamento dell’azione amministrativa, gli Uffici non sono tenuti a fornire risposte alle istanze che vertono su questioni già trattate in sede di contraddittorio.
Modalità di presentazione dell’istanza e svolgimento dell’istruttoria
La richiesta di autotutela va indirizzata all’Ufficio che ha emesso l’atto di cui si chiede l’annullamento in base al proprio domicilio fiscale mediante il canale telematico (accesso tramite SPID, CIE o CNS), PEC o tramite consegna a mano presso gli uffici.
Quanto al contenuto occorrerà indicare nell’istanza:
- i dati identificativi del contribuente e/o del suo eventuale rappresentante;
- la PEC o indirizzo a cui inviare comunicazioni e/o il provvedimento di accoglimento o diniego della richiesta, sia del contribuente che dell’eventuale difensore;
- i dati identificativi dell’atto di cui si chiede l’annullamento in autotutela;
- una dettagliata descrizione delle ragioni di fatto e di diritto;
- la sottoscrizione del contribuente o dell’incaricato difensore ex art. 63 del DPR 600/73.
In ossequio ai principi di leale collaborazione e buona fede previsti dall’articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, nella circolare viene chiarito che nel caso in cui il contribuente presenti, per errore, la richiesta ad un Ufficio non competente, questo deve tempestivamente trasmetterla all’Ufficio competente, informandone il contribuente.
Termini
Per l’autotutela obbligatoria il contribuente può proporre istanza solo se non è decorso un anno dalla definitività dell’atto illegittimo per mancata impugnazione.
L’istanza all’ufficio incompetente è comunque idonea ad impedire la decadenza del suddetto termine annuale.
Se l’istanza è presentata oltre detto termine l’autotutela sarà considerata ascrivibile all’autotutela facoltativa.
L’ufficio è tenuto a rispondere all’istanza di autotutela obbligatoria entro il termine di 90 giorni dalla sua ricezione e il dies a quo deve essere individuato nel giorno in cui l’istanza è pervenuta all’ufficio competente, il quale ne darà tempestiva comunicazione al contribuente.
In ordine allo svolgimento dell’istruttoria, la circolare conferma il potere dell’Ufficio di disporre la sospensione amministrativa degli effetti dell’atto oggetto della richiesta di autotutela qualora esso appaia illegittimo o infondato, al fine di evitare la produzione di effetti lesivi nei confronti del contribuente derivanti dall’esecutività dell’atto.
Responsabilità amministrativo-contabile
Infine, in materia di responsabilità amministrativo-contabile in caso di esercizio del potere di autotutela, il legislatore, sia in caso di autotutela obbligatoria che in quello di autotutela facoltativa, ha previsto che la responsabilità del funzionario sia limitata alle sole ipotesi di dolo, escludendo quindi quelle di colpa grave.