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La modifica delle soglie per i bilanci in forma abbreviata, “micro” e consolidati

14 ott 2024

Con il D.Lgs. 125/2024, attuativo della Direttiva 2023/2775/UE, sono stati incrementati i limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro, nonché del bilancio consolidato.

In considerazione della data di entrata in vigore del D.lgs. 125/2024, poiché il Legislatore italiano non ha espressamente indicato di consentire l’applicazione delle nuove soglie per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva, così come concesso dalla Direttiva UE di riferimento, in attesa di conferme, si desume che le nuove disposizioni dovrebbero entrare in vigore per gli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva.

 

Per il bilancio in forma abbreviata i limiti dei ricavi/prestazioni e dell’attivo dello Stato patrimoniale sono modificati come segue:

 

BILANCIO ABBREVIATO
Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
 ante modificapost modifica
Totale dell'attivo dello Stato patrimoniale:4.400.000 euro 5.500.000 euro
Ricavi delle vendite e delle prestazioni:8.800.000 euro11.000.000 euro
Dipendenti occupati in media durante l'esercizio:50 unità50 unità

 

Con riferimento al bilancio delle microimprese, invece, sono modificati i limiti dei ricavi/prestazioni e dell’attivo dello Stato patrimoniale come segue:

 

BILANCIO MICROIMPRESE
Sono considerate microimprese le società di cui all'articolo 2435-bis, cod. civ. che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
 ante modificapost modifica
Totale dell'attivo dello Stato patrimoniale:175.000 euro 220.000 euro
Ricavi delle vendite e delle prestazioni:350.000 euro440.000 euro
Dipendenti occupati in media durante l'esercizio:5 unità5 unità

 

Come anticipato, sono apportate anche le seguenti modificazioni per le soglie per la verifica dell’obbligatorietà del bilancio consolidato delle imprese controllanti

 

BILANCIO CONSOLIDATO
Non sono soggette all'obbligo di bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
 ante modificapost modifica
Totale dell'attivo dello Stato patrimoniale:20.000.000 euro 25.000.000 euro
Ricavi delle vendite e delle prestazioni:40.000.000 euro50.000.000 euro
Dipendenti occupati in media durante l'esercizio:250 unità250 unità

 

 

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