La comunicazione per aderire al nuovo regime di franchigia IVA transfrontaliero
Con provv. dell’Agenzia delle Entrate n. 460166 pubblicato il 30.12.2024, è stata data attuazione al regime di franchigia IVA transfrontaliero introdotto dal D.lgs. 180/2024 (decreto che ha implementato a sua volta la direttiva 2020/285/UE).
La nuova disciplina è stata inserita nel Titolo V-ter del DPR 633/72 e consente ai soggetti passivi IVA, in presenza di determinate condizioni, di adottare il regime di franchigia IVA anche negli altri Stati membri UE.
Poiché è previsto che, al fine di avvalersi del citato regime, il soggetto passivo IVA trasmetta apposita comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, il provvedimento n. 460166/2024 contiene le istruzioni operative per la compilazione e l’invio di tale comunicazione.
In particolare, questa è finalizzata all’ottenimento del “numero di identificazione EX” composto dal numero di partita IVA del soggetto passivo, seguito dal suffisso “EX”.
Nell’ambito della comunicazione in parola, il soggetto passivo richiedente, stabilito nel territorio dello Stato e in possesso dei requisiti di cui all’art. 70-octiesdecies del DPR 633/72, deve indicare, tra l’altro, i seguenti dati:
- codice fiscale; denominazione o cognome e nome; natura giuridica; domicilio fiscale;
- Stato membro (o Stati membri) in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia;
- eventuali altri identificativi IVA già attribuiti al soggetto (numeri di identificazione fiscale ai fini IVA rilasciati da uno Stato di esenzione);
- volume d’affari nel territorio dello Stato e nei singoli Stati UE nei 2 anni che precedono la comunicazione e nel periodo dell’anno in corso antecedente rispetto alla comunicazione preventiva.
La trasmissione della comunicazione è consentita, tramite i servizi on line dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dall’1.1.2025.
Inoltre, in base a quanto precisato dal punto 2.3 del provvedimento, l’invio può essere effettuato da parte di un intermediario (di cui all’art. 3 del DPR 322/98) con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, a decorrere dalla “data che sarà resa pubblica con apposito avviso sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate”.