La Cassazione conferma: anche le imprese in perdita contano nel TP
Con la sentenza n. 19512 del 16 luglio 2024, la Cassazione ha fornito indicazioni rilevanti riguardo il calcolo del transfer pricing per le aziende in deficit, conformandosi alle direttive OCSE.
Secondo la Cassazione, nel quadro del transfer pricing, le imprese che subiscono perdite possono essere incluse nel gruppo delle comparabili se tali perdite sono considerate normali o “fisiologiche”. Questo assunto si allinea alle Linee guida Ocse e contrasta con l'approccio convenzionale dell'Agenzia delle Entrate, la quale escludeva solitamente queste aziende dal benchmark dei prezzi di libero mercato.
La deliberazione concerne una disamina specifica dei servizi di call center erogati tra un'entità italiana e una correlata nei Paesi Bassi, durante la quale l'Agenzia aveva aumentato il mark-up dal 5% al 7,42%, escludendo le società in perdita o quelle per le quali vi fosse una mancanza di alcuni dati contabili. La Corte, a favore del contribuente, ha sottolineato che in un mercato di libera concorrenza è normale la presenza di società in perdita, così come la mancanza di alcuni elementi contabili.
L'importanza di questa decisione risiede nel fatto che è la prima volta che viene riconosciuto a livello giudiziale questo principio OCSE e ciò potrebbe indurre l'Agenzia delle Entrate a modificare la sua visione su questo tema.