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Invio con il modello F24 mensile dei dati sulle ritenute e trattenute relative ai redditi di lavoro dipendente e autonomo

19 feb 2025

L’art. 16 del D.lgs. 1/2024 ha introdotto una procedura semplificata di comunicazione dei dati sulle ritenute e trattenute relative ai redditi di lavoro dipendente e autonomo, utilizzabile dai sostituti d’imposta con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente non superiore a cinque. L’utilizzo della nuova procedura consiste nella comunicazione mensile, con il modello F24, di specifici dati aggiuntivi, in alternativa alla presentazione del modello 770.

 Ambito di applicazione

La nuova procedura semplificata si applica a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta dell’anno d’imposta 2025, con effetto quindi a partire dal modello 770/2026.

L’adesione alla procedura semplificata è:

  • facoltativa e avviene tramite comportamento concludente;
  • vincolante per l’intero anno d’imposta per cui è esercitata.

La nuova procedura può essere utilizzata dai soggetti che:

  • corrispondono esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati;
  • sono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;
  • effettuano il versamento delle suddette ritenute e trattenute con le modalità di cui all’art. 17 del D.lgs. 241/97, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell’A­gen­zia delle Entrate;
  • al 31 dicembre dell’anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque.

Ritenute, trattenute e crediti maturati dal sostituto d’imposta

La nuova procedura si applica alle ritenute e trattenute da versare e ai crediti maturati dai sostituti d’imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24, identificati dai relativi codici tributo, elencati nell’allegato 1 al provv. 25978/2025 e di seguito riportati.

TipologiaCodice tributo
Codici tributo relativi alle ritenute/trattenute operate1001; 1002; 1012; 1019; 1020; 1040; 1053; 1057; 1301; 1302; 1305; 1307; 1312; 1604; 1606; 1630; 1701; 1712; 1713; 1845; 1846; 1904; 1905; 1907; 1908; 1914; 1920; 1921; 4201; 4330; 4331; 4730; 4731; 4932; 4933; 1066; 4934; 4935; 1067; 1605; 1917; 1918; 1306; 1068; 1607; 1922; 1923; 1308; 1704; 1069; 1608; 1924; 1925; 1309; 3790; 3802; 3803; 3795; 3845; 3846; 3847; 3848.
Codici tributo relativi ai crediti da utilizzare in compensazione tramite il modello F241304; 1627; 1628; 1631; 1633; 1669; 1671; 1701; 1962; 3796; 3797; 4331; 4932; 1702; 1704.

Dati aggiuntivi da comunicare

I soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle Entrate:

  • l’ammontare delle ritenute e trattenute operate, indicando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento, nonché il codice della Regione o del Comune a cui si riferiscono le trattenute relative alle addizionali IRPEF;
  • l’ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute, ad esempio in caso di ravvedimento;
  • la presenza delle fattispecie (note) elencate nell’allegato 2 al provv. 25978/2025 e di seguito riportate.

 

Note modello F24/770Descrizione
AIl sostituto ha effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall’art. 2 co. 1 del DPR 445/97
BIl versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, su somme e valori relativi al 2025 erogati entro il 12 gennaio 2026
DIl sostituto d’imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2025 nel mese di gennaio 2026
EIl sostituto d’imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2025 nel mese di febbraio 2026
PIl versamento si riferisce al trattamento integrativo, recuperato a rate nell’anno in corso (2025), ma pertinente l’anno precedente (2024)
SNel rigo sono riportati i dati dell’ammontare complessivo delle addizionali di competenza dell’anno d’imposta corrente, nonché gli importi dovuti a titolo di interessi da rateazione sugli acconti determinati in sede di assistenza fiscale, di competenza dell’anno d’imposta corrente

 

Inoltre, ai fini del versamento tramite il modello F24 delle ritenute e trattenute operate, i sostituti d’imposta devono indicare anche:

  • l’ammontare delle ritenute e trattenute versate, il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;
  • l’ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute, in caso di ravvedimento;
  • i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento (se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate);
  • ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento;
  • il codice IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle Entrate, autorizzando l’addebito dell’e­ventuale saldo positivo del modello F24.

Modalità di comunicazione

I dati aggiuntivi sono comunicati mediante il nuovo modello denominato “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE” da trasmettere in occasione dell’invio del modello F24, direttamente dal sostituto d’imposta o avvalendosi di un intermediario di cui all’art. 3 co. 3 del DPR 322/98.

Sia il modello F24 che il nuovo prospetto aggiuntivo devono essere inviati esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate entro l’ordinario termine di versamento delle ritenute e trattenute operate.

In caso di scarto del modello F24 resta valida la comunicazione dei dati relativi all’ammontare delle ritenute e trattenute operate (comprese le addizionali regionali e comunali all’IRPEF), mentre il versamento delle ritenute e trattenute operate dovrà essere effettuato con separato modello F24 ordinario (avvalendosi del ravvedimento, se necessario).

La trasmissione del modello F24 con i dati aggiuntivi deve essere effettuata in occasione dei versamenti mensili delle ritenute e trattenute effettuate, vale a dire, di regola, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento (le scadenze di versamento delle ritenute e trattenute operate non subiscono quindi modifiche).

Ritenute e trattenute di gennaio e febbraio 2025

In via transitoria, relativamente alle ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, i sostituti d’imposta che si avvalgono della nuova modalità possono:

  • effettuare i relativi versamenti tramite il modello F24 entro le ordinarie scadenze (17.2.2025 e 17.3.2025, in quanto il giorno 16 cade di domenica);
  • trasmettere il prospetto dei dati aggiuntivi entro il 30.4.2025.

 Omesso versamento delle ritenute e trattenute

Il provv. 25978/2025 prevede che la comunicazione dei dati è effettuata entro la scadenza del termine di presentazione del modello 770 (31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento), anche in mancanza, in tutto o in parte, dei versamenti delle ritenute e trattenute operate.

In sostanza, in caso di omesso versamento delle ritenute e trattenute operate, le comunicazioni devono comunque essere effettuate entro la scadenza del termine di presentazione del modello 770 relativo all’anno di riferimento.

Effetti

La comunicazione dei dati aggiuntivi insieme al modello F24 è equiparata, a tutti gli effetti, all’esposizione dei medesimi dati nel modello 770, anche ai fini del controllo automatizzato di cui all’art. 36-bis del DPR 600/73.

In pratica, la trasmissione mensile dei dati aggiuntivi in occasione dell’invio del modello F24, mediante il nuovo modello denominato “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE”, permette al sostituto d’imposta di non esporre nuovamente i medesimi dati nel modello 770. Considerato che la presentazione del modello F24 con i dati aggiuntivi è prevista a partire dal periodo d’imposta 2025, la semplificazione riguarderà quindi il modello 770/2026.

Certificazione unica

Il provv. 25978/2025 prevede che restano fermi gli altri obblighi dei sostituti d’imposta; di conseguenza, quest’ultimo, se utilizza la nuova procedura semplificata, dovrà comunque trasmettere all’A­gen­zia delle Entrate la Certificazione unica e consegnarla al relativo sostituito.

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