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Illegittime le trattenute dallo stipendio per costi di gestione della cessione del quinto

12 set 2024

La Cassazione, con la sentenza n. 22362 del 7 agosto 2024, ha stabilito che le trattenute dallo stipendio dei dipendenti per i costi di gestione amministrativa della cessione del quinto sono illegittime.

La sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito che l’attività di gestione delle cessioni del quinto dello stipendio deve essere considerata un’operazione ordinaria di regolazione del rapporto di lavoro. La società datrice di lavoro aveva presentato ricorso contro una precedente sentenza che confermava l’illegittimità delle trattenute. La Suprema Corte ha sottolineato che la cessione del quinto rientra nella cessione del credito, per la cui validità non è necessario il consenso del debitore ceduto, purché ne sia a conoscenza.

La Corte ha evidenziato che l’interesse primario del debitore ceduto è liberarsi dal proprio obbligo, rendendo irrilevante chi sia il cessionario del credito. Tuttavia, la cessione potrebbe aggravare la posizione del datore di lavoro, debitore ceduto, in relazione alla quantità delle cessioni o agli oneri. La modificazione soggettiva del creditore non deve risultare eccessivamente gravosa per il debitore ceduto, rispettando i limiti di correttezza e buona fede.

In assenza di prove che dimostrino la maggior gravosità delle prestazioni amministrative legate alla cessione del quinto, tali da determinare costi ingiusti, intollerabili o sproporzionati, la trattenuta operata dal datore di lavoro sullo stipendio è considerata illegittima. La sentenza ribadisce l’obbligo per il datore di lavoro di dotarsi di un ufficio amministrativo adeguato alla gestione del personale, senza trasferire tali costi sui dipendenti.

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