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Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i soggetti ISA e forfetari; scelta da effettuare entro il 31.10

14 ott 2024

Il CPB è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi. Possono accedere i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) o il regime forfetario di cui alla L. 190/2014.

Durata 

La durata del concordato è differenziata come segue:

-       per i soggetti ISA: il concordato si applicherà sui periodi di imposta 2024 e 2025

-       per i contribuenti in regime forfettario: il concordato è introdotto in via sperimentale per il solo 2024.

Requisiti

Possono accedere al CPB coloro che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari o contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione, ovvero, entro i termini per aderire al Concordato, hanno estinto i predetti debiti in misura tale che l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro.

 

Condizioni ostative

Non possono accedere al CPB i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del Concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
  • condanna per uno dei reati previsti dal D.lgs. n. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del Concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
  • conseguimento, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, di redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;
  • adesione, durante il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della L. n. 190/2014;
  • realizzazione, durante il primo periodo d'imposta oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento ovvero modifica della compagine sociale con riferimento a  società o associazioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La dichiarazione relativa all’assenza di condanne penali è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato DPR.

 

Oggetto del Concordato

I redditi oggetto di Concordato riguardano:

  • il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’articolo 54, c. 1 del TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze di cui al citato art. 54, commi 1-bis e 1-bis.1 del TUIR, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR ovvero corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all'attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater del citato art. 54;
  • il reddito d’impresa, di cui all’articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese minori che adottano il regime di contabilità semplificata, all’art. 66 del TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti, di cui all'articolo 101 del predetto testo unico delle imposte sui redditi; utili o perdite relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR, a un Gruppo di interesse economico GEIE o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all’articolo 115 ovvero all’articolo 116 ovvero utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1 del TUIR.

 

Il reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.

Il valore della produzione netta oggetto di Concordato è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 del D.lgs. n. 446/1997, senza considerare le componenti individuate ai fini della determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo oggetto d concordato, sopra citate.

Anche il valore della produzione netta non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.

La determinazione degli importi proposti terrà conto di possibili eventi straordinari occorsi durante l’anno di applicazione del Concordato, eventualmente dichiarati dal contribuente compilando il relativo campo del modello dichiarativo. Tale dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato DPR

Effetti del Concordato

L’accettazione della proposta obbliga il contribuente, nei periodi d’imposta oggetto di Concordato, ad adempiere agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, a riportare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l'applicazione degli ISA.

I redditi concordati sono determinati in relazione alla sola “attività tipica” del contribuente. Eventuali componenti positivi/negativi di reddito “non tipici” conseguiti nei periodi oggetto di concordato dovranno essere sommati algebricamente al reddito proposto; detti componenti sono:

  • per il reddito di lavoro autonomo: le plusvalenze e le minusvalenze; i redditi di partecipazione; corrispettivi per la cessione di clientela o di altri elementi immateriali
  • per il reddito d’impresa: le plusvalenze e le minusvalenze; le sopravvenienze (attive e passive); le perdite su crediti; i redditi di partecipazione ed i dividendi

Criterio del tutto analogo vale ai fini del valore della produzione IRAP.

È possibile assoggettare la parte di reddito d'impresa/lavoro autonomo concordato che eccede il corrispondente reddito dichiarato sul 2023 (rettificato dei componenti “non tipici”) ad una imposta sostitutiva “incrementale” di IRPEF/IRES ed addizionali IRPEF, applicando un'aliquota:

-      del 10%: se nel 2023 si è ottenuto un livello ISA pari o superiore a 8

-      del 12%: se nel 2023 si è ottenuto un livello ISA pari o superiore a 6 ma inferiore a 8

-      del 15%: se nel 2023 si è ottenuto un livello ISA inferiore a 6.

che per i soggetti forfettari è pari a 10%, ridotta al 3% per coloro che fruiscono del regime cd. “start up”.

Le perdite fiscali sono neutrali nell’ambito del concordato, nel senso che quelle pregresse riducono ordinariamente il reddito concordato (fermo restando la dichiarazione di un reddito minimo di €. 2.000) mentre quelle dei periodi oggetti del concordato sono ordinariamente riportabili ai periodi successivi.

 L’adesione al concordato non produce inoltre effetti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

I soggetti che hanno aderito alla proposta:

  • sono esclusi dagli accertamenti di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che, in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, non ricorrano le specifiche cause di decadenza;
  • accedono ai benefici premiali specifici del regime ISA (compresi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto).

Cessazione e decadenza del Concordato

Cessazione

Il Concordato cessa di avere efficacia se si verificano situazioni in grado di modificare in modo significativo i presupposti sulla base dei quali era stato stipulato l’accordo tra Fisco e contribuente.

Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi:

  • cessazione dell’attività;
  • modifica dell’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso (la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo ISA);
  • presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del MEF, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del Concordato;
  • adesione al regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della L. n. 190/2014;
  • realizzazione, durante il primo periodo d'imposta oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento ovvero modifica della compagine sociale con riferimento a  società o associazioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • durante il biennio oggetto di concordato il contribuente dichiari ricavi o compensi superiori a 7.746.853,50 euro (soggetti ISA) o a 150.000,00 euro (contribuenti forfetari).

Decadenza

Sono previste alcune violazioni di particolare entità al verificarsi delle quali il Concordato cessa di produrre effetti per entrambi i periodi di imposta.

Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

Costituiscono cause di decadenza:

  • accertamento, nei periodi d’imposta oggetto del concordato (2024-2025) o in quello precedente (2023) di ricavi non dichiarati o di costi indeducibili per più del 30% dei ricavi dichiarati;
  • la comunicazione infedele dei dati rilevanti nei mod. Isa 2023 tale da determinare un minor reddito (o valore della produzione Irap) oggetto del concordato per un importo superiore al 30%;
  • la presentazione di una dichiarazione integrativa sul 2023 da cui scaturisce una diversa quantificazione del reddito (o del valore della produzione) oggetto del concordato;
  • verifica di una “causa di esclusione” (v. sopra) o il “venir meno” dell’assenza di debiti tributari sotto la soglia di €. 5.000;
  • omesso versamento delle imposte dovute sul reddito concordato riscontrato a seguito dell’attività di controllo automatizzato delle dichiarazioni;
  • corrispettivi: omessa/infedele trasmissione dei corrispettivi o manomissione del RT;
  • mancata esibizione della documentazione e dei registri contabili in sede di accertamento.

Allo studio la sanatoria per i periodi 2018-2023 con il concordato

In sede di conversione del DL n. 113/2024 (“Decreto Omnibus”) è stata introdotta la possibilità di avvalersi di una particolare sanatoria, denominata "ravvedimento speciale", per i soggetti che hanno applicato gli ISA e che aderiscono entro il 31/10/2024 al CPB.

In pratica, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva (di imposte sui redditi, addizionali e, ora anche dell’IRAP), sono riconosciute attenuazioni nell’attività di accertamento che può essere svolta per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022.

Gli accertamenti durante i periodi che si decide di sanare restano possibili, ma solo se ricorrono circostanze particolari. Infatti, durante i periodi oggetto di sanatoria, le rettifiche del reddito d’impresa e di lavoro autonomo di cui all’art. 39 del DPR 600/73 (analitiche, induttive e presuntive) e quelle IVA di cui all’art. 54 comma 2 secondo periodo del DPR 633/72 possono essere effettuate solo in caso di:

  • decadenza dal concordato preventivo;
  • applicazione di una misura cautelare o rinvio a giudizio per reati tributari commessi nel corso degli anni 2018-2022 (ad esclusione di quelle su dichiarazione infedele, omesso versamento di ritenute certificate e IVA, indebita compensazione e di quelle su false comunicazioni sociali, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio);
  • mancato perfezionamento del ravvedimento speciale per decadenza dalla rateazione.

Il provvedimento in esame è tuttora in fase di approvazione definitiva e pubblicazione in G.U..

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