
Sono state rideterminate le aliquote da applicare ad alcune categorie di beni nel calcolo dei ricavi e del reddito minimi presunti (art. 30 della L. 724/94).
Decorrenza
Le nuove aliquote trovano applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (il 2024, per i soggetti “solari”).
Calcolo dei ricavi minimi presunti
Occorre assumere le seguenti percentuali di legge:
- 1%, in luogo del 2%, sul valore delle partecipazioni, titoli e crediti finanziari (art. 85 co. 1 lett. c), d) ed e) del TUIR);
- 3%, in luogo del 6%, sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in leasing; per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la percentuale è ridotta al 2,5% (in luogo del 5%), mentre per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti, la percentuale viene ulteriormente ridotta al 2% (in luogo del 4%); per tutti gli immobili situati in Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è pari allo 0,5% (in luogo dell’1%).
Resta ferma, invece, la percentuale del 6% da applicare al costo delle navi di cui all’art. 8-bis co. 1 lett. a) del DPR 633/72 (navi destinate all’esercizio di attività commerciali o alla pesca ecc., escluse le unità da diporto) e quella del 15% per le altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
Calcolo del reddito minimo presunto
Trovano invece applicazione le seguenti percentuali:
- 0,75%, in luogo dell’1,5%, sul valore di partecipazioni, titoli e crediti finanziari;
- 2,38%, in luogo del 4,75%, sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in leasing; tale percentuale è ridotta al 2% (in luogo del 4%) per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10 e all’1,5% (in luogo del 3%) per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti; per tutti gli immobili situati in Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è pari allo 0,45% (in luogo dello 0,9%).
Restano ferme la percentuale del 4,75% per le navi di cui all’art. 8-bis co. 1 lett. a) del DPR 633/72 e del 12% per le altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
L’Interpello probatorio
È da ricordare che la possibilità di presentare interpello probatorio per dimostrare l’esistenza di circostanze che hanno impedito il raggiungimento dei ricavi minimi è stata sostanzialmente eliminata dal Dlgs 219/2023, che ha riformato lo Statuto del contribuente.
Il Dlgs 219/2023, in vigore dal 18 gennaio 2024, infatti, ha profondamente modificato la normativa sugli interpelli, stabilendo che l’interpello probatorio può essere presentato solo da contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo (o nell’ambito di interpelli per nuovi investimenti). Ciò ha eliminato, praticamente per tutte le società di comodo, la possibilità di ottenere conferma dell’esistenza delle cause oggettive tramite istanza di interpello.
Pertanto, dall’entrata in vigore della nuova normativa, la disapplicazione può essere effettuata solo documentando internamente l’esistenza delle condizioni oggettive che hanno impedito il raggiungimento della soglia minima di ricavi e proventi. Occorre documentare in modo analitico, utilizzando documenti provenienti da terzi (come perizie, listini, ecc.), specialmente per le società di gestione immobiliare, che i parametri per il calcolo dei ricavi minimi non rappresentano correttamente la realtà economica e che i ricavi effettivamente realizzati, anche se inferiori a quelli presunti, sono pienamente allineati al mercato.