Gli effetti della mancata presentazione della comunicazione preventiva del credito d’imposta per investimenti 4.0
Con la risposta a interpello 16.12.2024 n. 260, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito alla mancata presentazione della comunicazione preventiva richiesta dall’art. 6 del DL 39/2024 ai fini della fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex art. 1 co. 1051 - 1063 della L. 178/2020.
L’art. 6 del DL 39/2024 non dispone che le comunicazioni siano effettuate entro un termine perentorio a “pena di decadenza”, con l’effetto che alle stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito che sorge con la realizzazione degli investimenti ma solo la sua concreta “fruizione” in compensazione.
La trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta, dunque, un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti, mentre entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.
NON APPLICAZIONE DELLA REMISSIONE IN BONIS
Per fruire del credito d’imposta, occorre quindi presentare la comunicazione preventiva, senza la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012, e, successivamente, trasmettere la comunicazione aggiornata a consuntivo.