85 PEOPLE

Forfetario al 5% esclusivamente nel primo quinquennio

17 dic 2024

Con la risposta a interpello n. 226/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la riduzione dell’aliquota di imposta sostitutiva al 5%, prevista dall’art. 1 c. 65 della L. 190/2014, va applicata continuativamente per il primo quinquennio di inizio della nuova attività.

Restano quindi esclusi dall’applicazione dell’aliquota agevolata i contribuenti che, in sede di inizio dell’attività, per effetto della presenza di una causa di esclusione, adottano il regime ordinario e solo successivamente, ma sempre nell’ambito del primo quinquennio di attività, entrano nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività.

La fattispecie specifica dell’interpello riguardava una contribuente che, nel corso dell’anno “n”, cessava un rapporto di lavoro dipendente e iniziava un’attività di lavoro autonomo in regime ordinario per la presenza di una causa di esclusione dal regime forfetario; dall’anno “n+1”, non sussistendo più condizioni ostative, la contribuente riteneva di poter applicare il regime agevolato con aliquota ridotta al 5%, non costituendo la nuova attività prosecuzione della precedente di lavoro dipendente.

Secondo l’Agenzia la previsione di tale aliquota agevolata è tuttavia tesa a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività, applicando ab origine il regime forfetario e la relativa imposta sostitutiva.

Scarica la circolare completa
Trova un ufficio
I nostri uffici