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Fatture generiche e indeducibilità dei costi: la CGT Lombardia ribadisce l’onere probatorio a carico del contribuente

7 apr 2025

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 3331/2/2024, si è pronunciata su un tema di grande rilevanza nella prassi tributaria: la deducibilità dei costi documentati da fatture che risultano carenti sotto il profilo descrittivo.

Il collegio ha affermato che le fatture che presentano una descrizione generica delle prestazioni – specie se riferite a contratti caratterizzati da una pluralità di attività – non possono legittimare la deduzione dei relativi costi, in assenza di ulteriore documentazione idonea a dettagliare la natura, l’entità e l’effettività delle prestazioni stesse.

Il caso

Il contribuente aveva sostenuto costi per servizi professionali derivanti da un contratto quadro contenente prestazioni plurime e continuative. Le fatture emesse indicavano in modo generico la voce “servizi di consulenza”, senza specificare la tipologia della prestazione, le modalità di esecuzione o i risultati ottenuti. A fronte del recupero a tassazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente si era opposto, ritenendo sufficiente il contratto quadro e il pagamento effettuato per provare la legittimità della deduzione.

I giudici, tuttavia, hanno ritenuto che il semplice riferimento contrattuale non sia sufficiente: in mancanza di fatture dettagliate e di ulteriore documentazione giustificativa (relazioni, report, scambi mail, documenti di consegna), viene meno la prova dell’inerenza e dell’effettiva esecuzione delle prestazioni. Da qui, la conferma dell’atto impositivo.

Il principio ribadito: l’onere della prova spetta al contribuente

La decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui è il contribuente a dover dimostrare, con documentazione certa e analitica, l’inerenza, l’effettività e la congruità dei costi dedotti. Una fattura, per quanto regolarmente emessa e registrata, non è di per sé sufficiente se non consente di individuare con chiarezza la natura della prestazione ricevuta.

Implicazioni operative

La sentenza n. 3331/2/2024 rappresenta quindi un ulteriore monito per le imprese e i professionisti sull’importanza della corretta e puntuale documentazione delle spese sostenute. In particolare, nei rapporti contrattuali continuativi o complessi, è fondamentale integrare le fatture con documentazione accessoria che permetta di verificare l’effettività della prestazione: ordini di servizio, report periodici, scambi di corrispondenza, evidenze operative.

In caso contrario, anche un contratto formalmente valido può risultare insufficiente a dimostrare il diritto alla deduzione fiscale, con il rischio concreto di contestazioni, sanzioni e accertamenti a sfavore del contribuente.

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