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Esclusione dall’obbligo di visto di conformità per il credito da Super-ACE

Stefano Roncagliolo 10 lug 2024

Con la risposta a interpello n. 139, pubblicata ieri, 21 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’utilizzo in compensazione del credito da “super ACE”, di cui all’art. 19 del DL 73/2021, non è soggetto all’obbligo di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi in cui è indicato tale credito (nel quadro RS).

Secondo quanto ricordato dalla risposta in esame, ai sensi dell’art. 1 co. 574 della L. 147/2013, l’obbligo di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione riguarda “tutti i crediti d’imposta il cui presupposto sia riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali” (circ. Agenzia delle Entrate 25.9.2014 n. 28), che emergono dalla dichiarazione e che vengono utilizzati in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/97, per importi superiori a 5.000,00 euro annui.

Nella risposta in esame, l’Agenzia delle Entrate ha però chiarito che:

  • il credito da “super ­ACE” è una agevolazione il cui presupposto non è direttamente riconducibile alle suddette imposte;
  • l’indicazione del credito in parola nella dichiarazione dei redditi è funzionale all’attività di controllo, ma non anche costitutiva del diritto.
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