94 AERIAL

Documento di Ricerca Assirevi n. 262: Aspetti relativi alla relazione del soggetto incaricato dell’esame limitato della rendicontazione di sostenibilità (d.lgs. 125/2024)

7 apr 2025

Nel mese di marzo 2025 Assirevi ha pubblicato il Documento di Ricerca n. 262 che ha lo scopo di fornire alle Associate indicazioni utili in relazione agli incarichi per l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità predisposta ai sensi del Decreto Legislativo del 6 settembre 2024 n. 125 (nel seguito “D.Lgs. 125/2024” o “Decreto”) di recepimento della Direttiva 2022/2464/UE (“CSRD”).

Il Documento di Ricerca n. 262 emesso da Assirevi nel mese di marzo 2025 ha lo scopo di fornire alle Associate indicazioni utili in relazione agli incarichi per l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità predisposta ai sensi del Decreto Legislativo del 6 settembre 2024 n. 125 (nel seguito “D.Lgs. 125/2024” o “Decreto”) di recepimento della Direttiva 2022/2464/UE (Corporate Sustainability Reporting Directive, nel seguito “CSRD”). In particolare, il Documento di Ricerca si sofferma su specifici aspetti delle relazioni del revisore sull’esame limitato della rendicontazione di sostenibilità individuale e consolidata, fornendo esempi delle possibili procedure da svolgere, nonché un esempio di lettera di attestazione relativa ad incarichi di questa specie.

Nello specifico il Documento richiama le norme e i principi di riferimento che disciplinano l’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità e in particolare il D.Lgs. 125/2024 e il principio Standard on Sustainability Assurance Engagement - SSAE (Italia), e riporta a titolo esemplificativo le principali procedure da riportare nel paragrafo “Riepilogo del lavoro svolto” previsto dal citato principio SSAE Italia.

Il D.Lgs. 125/2024 richiede al revisore della rendicontazione di sostenibilità incaricato ai sensi dell’art. 8, l’espressione di proprie conclusioni, basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato, circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui agli artt. 3 e 4 del Decreto:

  • a quanto richiesto dalle norme del Decreto che ne disciplinano i criteri di redazione;
  • all’obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità di cui agli articoli 3, comma 10, e 4, comma 9 del Decreto (nel formato elettronico di comunicazione specificato all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018);
  • all’osservanza degli obblighi di informativa previsti dall’art. 8 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 (il “Regolamento Tassonomia”).

Il Principio di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità: Standard on Sustainability Assurance Engagement - SSAE (Italia) emesso con Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 30 gennaio 2025 (il “Principio”), prevede che lo stesso debba essere utilizzato “unitamente al principio internazionale sugli incarichi di assurance (ISAE) n. 3000 (Revised) “Incarichi di assurance diversi dalle revisioni contabili complete o dalle revisioni contabili limitate dell’informativa finanziaria storica” emanato dall’International Auditing and Assurance Standards Board (“ISAE 3000R”) nelle parti che si riferiscono a un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato”. Tale Principio non tratta invece delle responsabilità del revisore della rendicontazione di sostenibilità di cui al precedente capoverso in merito all’espressione delle conclusioni circa la conformità della stessa rendicontazione all’obbligo di marcatura di cui agli artt. 3, comma 11, e 4, comma 10, del Decreto in quanto il quadro normativo è ancora in fase di definizione.

Scarica la circolare completa
Trova un ufficio
I nostri uffici