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Divieto di compensazione per ruoli superiori a 100.000,00 euro - Chiarimenti

Stefano Roncagliolo 9 lug 2024

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al divieto di compensazione per ruoli scaduti nel complesso superiori a 100.000,00 euro di cui all’art. 37 co. 49-quinquies del DL 223/2006, la cui disciplina riformata opera a partire dalle deleghe di pagamento presentate dall’1.7.2024.

Con la circ. 28.6.2024 n. 16, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che: 

  • ai fini della soglia dei 100.000,00 euro non si contano i debiti oggetto di una dilazione dei ruoli non decaduta o di una rottamazione dei ruoli dilazionata non decaduta; 
  • se la dilazione decade concorrono alla soglia dei 100.000,00 euro le rate non ancora pagate, mentre, se si tratta di rottamazione, l’intero debito residuo, inclusi sanzioni e interessi; 
  • tra i debiti rilevano non solo le imposte ma anche le sanzioni e gli interessi, essendo tuttavia esclusi gli interessi di mora e i compensi di riscossione; 
  • il ruolo può essere pagato mediante compensazione ai sensi dell’art. 31 del DL 78/2010 ma solo utilizzando crediti per imposte erariali, non, quindi, crediti agevolativi (i ruoli derivanti da avvisi di recupero di crediti di imposta non possono in ogni caso essere pagati mediante compensazione). 

La compensazione può avvenire se si tratta di crediti per contributi previdenziali e premi INAIL, però “laddove operi il descritto divieto di compensazione, non è consentito esporre nella medesima delega di pagamento sia crediti INPS o INAIL sia crediti per i quali opera l’inibizione alla compensazione”. 

Con la risposta a interpello 20.6.2024 n. 136, è stato invece precisato che il divieto di compensazione concerne anche i crediti ex art. 121 del DL 34/2020, ossia quelli derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in tema di detrazioni edilizie. 

È stato altresì chiarito che il divieto non opera: 

  • se il contribuente ottiene una dilazione ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73, sino a quando la dilazione è in essere dunque sino a quando non si decade; 
  • per i crediti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL.
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