Le regole relative alla detrazione IVA implicano a fine anno la necessità di compiere l’analisi delle fatture datate e ricevute a cavallo della fine dell’anno per determinare correttamente l’anno nel quale computare in detrazione l’IVA. Si possono distinguere in particolare i seguenti casi:
DATA FATTURA | DATA RICEZIONE | DATA REGISTRAZIONE | MOMENTO DI DETRAZIONE DELL’IVA |
Dicembre 2024 | Dicembre 2024 | Dicembre 2024 | Liquidazione IVA dicembre 2024 |
Dicembre 2024 | Dicembre 2024 | Gennaio 2025 | Con la dichiarazione IVA 2025, previa annotazione in apposito sezionale del registro acquisti |
Dicembre 2024 | Dicembre 2024 | Dopo il 30 aprile 2025 | Con la dichiarazione IVA 2025, previa presentazione di una dichiarazione integrativa |
Dicembre 2024 | Gennaio 2025 | Gennaio 2025 | Liquidazione IVA gennaio 2025 |
In alcuni casi la consegna della fattura elettronica da parte del SdI non è possibile per cause tecniche, come ad esempio nel caso in cui il canale telematico non sia attivo e funzionante o la casella PEC indicata risulti piena o non attiva. In questi casi, il cessionario dovrà verificare se tale fattura sia stata emessa dal cedente e semplicemente non recapitata ma messa a disposizione nell’Area riservata dell’AdE. In questo caso, la data di ricezione della fattura è quella di presa visione della stessa sul sito dell’Agenzia delle entrate ed è il momento a partire dal quale sarà possibile detrarre l’IVA per il cliente. Nel caso di acquisti in reverse charge non nazionale che richiedano l’integrazione della fattura ricevuta, l’IVA deve essere assolta nelle liquidazioni periodiche riferite al mese di ricezione del documento. Solamente dopo l’annotazione dell’imposta “a debito” potrà essere esercitato il diritto alla detrazione