Deducibili gli interessi passivi versati sulla base di atti di conciliazione e di accertamento con adesione
Gli interessi passivi dovuti sulle maggiori imposte definite tramite atti di conciliazione e di accertamento con adesione sono deducibili nel periodo d'imposta in cui sono stati sottoscritti gli accordi che ne hanno previsto il pagamento, a prescindere dal fatto aziendale che li ha generati e dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili.
La risposta all’interpello n. 172/2024 conferma il precedente orientamento dell’Agenzia delle Entrate e, in particolare, quello contenuto nella citata risposta n. 541/2022, della quale viene riportato testualmente il passo in cui si legge che la deducibilità degli interessi per il ritardato versamento di imposte corrisposti sulla base di atti di conciliazione “deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dal TUIR al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili”.
Così, gli “interessi passivi correlati alla riscossione e all’accertamento delle imposte non differiscono in nulla da qualsiasi altro onere collegato al ritardo nell’adempimento di un’obbligazione e rientrano quindi nell’ambito applicativo proprio della categoria degli interessi passivi (...) separandosi inevitabilmente dal regime impositivo del tributo cui accedono”.