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Decreto legislativo n.125/2024 del 6 settembre 2024

26 set 2024

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n.125/2024 del 6 settembre 2024, l’Italia ha finalmente recepito la direttiva 2022/2464/UE, meglio nota come Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). 

La direttiva CSRD dispone la disciplina sulla rendicontazione societaria di sostenibilità, chiedendo a diverse categorie di realtà economiche di includere nella loro relazione sulla gestione le informazioni inerenti al proprio impatto sui pilastri ESG (diritti ambientali, diritti sociali e umani, fattori di governance) e quanto di rilevante per comprendere come gli aspetti della sostenibilità influiscono sul proprio sviluppo, sulle proprie prestazioni e posizionamento societario. La rendicontazione di sostenibilità diventa così parte integrante della relazione sulla gestione, costituendone apposita sezione. Lo scopo ultimo è consentire agli investitori e tutti gli stakeholder di ottenere degli elementi utili a valutare l’impatto che le società hanno sull’ambiente e le persone; le aziende stesse, però, possono sfruttare le regole sulla rendicontazione di sostenibilità per ridurre i propri costi sul medio e lungo periodo, allineandosi alle richieste del mercato e cogliendo opportunità di finanza sostenibile

Le imprese coinvolte

La normativa individua quali società oggetto della disciplina:

  1. Imprese e gruppi di grandi dimensioni: sono le società singole o i gruppi composti da una società madre e società figlie da includere nel bilancio consolidato, che alla data di chiusura del bilancio hanno superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei limiti dimensionali previsti dalla normativa (totale dello stato patrimoniale di euro 25.000.000; ricavi netti delle vendite e delle prestazioni di euro 50.000.000; numero medio di dipendenti occupati durante l’esercizio di 250);
  2. Piccole e medie imprese quotate: sono le società con valori mobiliari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani o dell’Unione Europea che alla data di chiusura del bilancio, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, rientrano in almeno due degli intervalli dimensionali previsti (totale dello stato patrimoniale superiore a euro 450.000 e inferiore a euro 25.000.000; ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a euro 900.000 e inferiore a euro 50.000.000; numero medio di dipendenti occupati durante l’esercizio non inferiore a 11 e non superiore a 250).

Sono oggetto di disciplina anche le imprese di assicurazione e gli enti creditizi (con esclusione della Banca d’Italia), come le imprese di Paesi Terzi. Solo indirettamente le piccole e medie imprese non quotate vengono assoggettate, e ciò avviene quando sono parte di filiere produttive di imprese obbligate, in quanto la rendicontazione di sostenibilità riguarda tutta la catena del valore. Le microimprese non rientrano mai nell’ambito di applicazione della normativa, anche qualora abbiano valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o in spazio UE. 

 

Le tempistiche di applicazione

L’applicazione di quanto previsto a livello unionale, e così come recepito anche su scala nazionale, sarà graduale: a) a partire dal 1° gennaio 2024, si applicheranno agli esercizi di imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l’esercizio, e agli enti di interesse pubblico che sono società madri di gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura di bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l’esercizio; b) a partire dal 1° gennaio 2025, si applicheranno agli esercizi di imprese di grandi dimensioni e alle società madri diverse da quelle già citate; c) a partire dal 1° gennaio 2026, verranno coinvolte anche le piccole e medie imprese quotate (ferma restando la previsione per cui le piccole e medie imprese quotate possono omettere di fornire le informazioni richieste, indicandone brevemente le motivazioni nella relazione sulla gestione, per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2028), gli enti creditizi piccoli e non complessi (di cui all’art.4, par.1, punto 145), del regolamento (UE) n.575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013), purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese, e le imprese di assicurazione captive e alle imprese di riassicurazione captive (purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese). 

A partire dal 1° gennaio 2028, infine, si applicherà l’art.5 sulla relazione di sostenibilità delle imprese, fermo restando quanto previsto all’art.18 co.3. Fino al 6 gennaio 2030, infatti: a) gli obblighi stabiliti in capo alla società madre extra-europea di cui all’art.5 potranno essere adempiuti, su base consolidata, da parte della società figlia con sede all’interno del territorio dell’Unione europea che abbia generato i ricavi più elevati delle vendite e delle prestazioni nell’Unione europea almeno in uno dei cinque esercizi precedenti, su base consolidata se del caso, e che rediga la propria rendicontazione in conformità all’art.4 del d.lgs. 125/2024 o agli artt.29 e 29 -bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; b) questa rendicontazione di sostenibilità dovrà includere l’informativa di cui all’art.8 del regolamento Tassonomia (Reg. (UE) 2020/852), riguardante le attività svolte da tutte le imprese figlie stabilite all’interno dell’Unione europea e soggette agli obblighi della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022. 

Il contenuto e la modalità di elaborazione della rendicontazione di sostenibilità

Gli artt.3, 4 e 5 del d.lgs. 125/2024 predispongono i requisiti di contenuto della rendicontazione di sostenibilità. Questa dovrà includere una breve descrizione del modello e della strategia, le politiche dell’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità, i principali impatti negativi, effettivi o potenziali in relazione alle questioni individuate e le azioni intraprese per identificare, monitorare, prevenire o attenuare i rischi e gli impatti. I principali impatti e rischi negativi, effettivi o potenziali, andranno individuati sia per la singola impresa, sia per l’intera sua catena di valore. Nel fornire il piano aziendale e le modalità di attuazione della strategia, è prevista l’esposizione degli obiettivi con le tempistiche per il loro conseguimento, oltre alle indicazioni su come si tenga conto delle istanze dei portatori di interesse e il loro impatto sulle questioni di sostenibilità. Gli organi di amministrazione e controllo andranno descritti mettendo in risalto il ruolo e le competenze per quanto riguarda le tematiche di sostenibilità (e se non sono essi stessi dotati delle capacità richieste, andrà fornita indicazione sulle vie di accesso a quanto necessario). L’eventuale esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità, e destinati ai membri degli organi di amministrazione e controllo, andrà messa in risalto, così come le procedure di dovuta diligenza integrate. Le informazioni fornite andranno infine corredate degli indicatori con cui sono state elaborate coerentemente con le informazioni di carattere finanziario. 

La rendicontazione di sostenibilità andrà resa disponibile sul sito internet della società, o in mancanza di questo, rendere disponibile una copia cartacea per chiunque ne faccia richiesta. La relazione sulla gestione va fornita in Formato Elettronico Unico Europeo sotto forma di pagina web navigabile con marcatura XHTML, al fine di potenziare la fruibilità e connettere le informazioni al Punto di Accesso Unico Europeo (ESAP), in via di realizzazione. 

La conformità del documento alla normativa dovrà essere comprovata tramite attestazione di conformità, elaborata da un soggetto appositamente incaricato, il cd. revisore della rendicontazione di sostenibilità. Il revisore, persona fisica o società di revisione, può essere lo stesso incaricato della revisione legale del bilancio o un diverso revisore. L’esame condotto da questa figura riguarderà gli obblighi legali e i principi concernenti la redazione della rendicontazione, annuale e consolidata, di sostenibilità, l’analisi della sostenibilità e le procedure di dovuta diligenza in relazione alle questioni di sostenibilità. Fino al 31 dicembre 2025, le persone fisiche che effettuano i controlli della qualità sono esentate dall’obbligo di possedere un’esperienza specifica in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità o di altri servizi correlati alla sostenibilità. A partire da tale data, l’esercizio e gli incarichi connessi all’attestazione di conformità saranno riservati ai soggetti iscritti nell’apposito Registro tenuto dal Ministero dell’Economia e Finanza.  È stato altresì previsto un regime sanzionatorio specifico per la figura del revisore della rendicontazione di sostenibilità all’art.10 del Decreto di recepimento. 

La rendicontazione di sostenibilità deve essere sviluppata secondo gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), sviluppati dall’European Sustainability Reporting Standard (EFRAG) Sono standard creati sulla base delle politiche dell’Unione Europea (si pensi al coordinamento con quanto disposto dal regolamento Tassonomia) e aiutano le aziende a comunicare e gestire la propria performance di sostenibilità. La previsione di un unico set di standard condiviso e applicato a livello unionale garantisce uno scenario di informazioni omogenee, elaborate seguendo gli stessi criteri e non da diversi, e non sempre interamente sovrapponibili, standard volontari internazionali. Sussiste, però, un problema di garanzia di qualità sulle informazioni sviluppate, che genera un divario in termini di responsabilità: è proprio in questo frangente che un’attenta e preparata attività di consulenza permette alle aziende di condividere informazioni di pregio e affidabili. 

La consulenza come step cruciale per essere conformi

Proprio a fronte della complessità dei requisiti da soddisfare e il ruolo cruciale delle informazioni sulla sostenibilità, non solo sui mercati finanziari ma anche in ottica reputazionale sociale, la consulenza si pone come lo strumento più efficace a disposizione delle aziende. 

Il servizio di consulenza, come quello fornito da noi di Baker Tilly Hidra Sb, consente di essere affiancati nel percorso di rendicontazione di sostenibilità da personale formato in materia. Le capacità e le conoscenze conseguite nel corso dell’esperienza sul campo conferiscono un valore aggiunto nell’abilità di indicare quale documentazione produrre e come utilizzarla per meglio elaborare le informative richieste dai singoli indicatori ESRS. Inoltre, il servizio di consulenza consente all’azienda di avere una figura di riferimento a cui rivolgere dubbi e perplessità, che possono emergere nel corso dello sviluppo della rendicontazione. L’impresa, per tramite del ricorso a figure specializzate, riesce così a ridurre i tempi di produzione del resoconto, velocizzando il superamento degli ostacoli di percorso, e si assicura un’alta qualità dei dati elaborati. 

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