Il D.lgs. n. 108/2024 ha apportato modifiche e integrazioni ai decreti legislativi attuativi della Riforma fiscale, intervenendo in particolare sulla disciplina dell’adempimento collaborativo, degli adempimenti tributari e del concordato preventivo biennale. Di seguito si analizzano le principali novità in tema di adempimenti tributari.
Modifica dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali Viene disposto il differimento:
− al 31 ottobre (rispetto al 30 settembre), a decorrere dal 2024, del termine finale di presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP; per i soggetti IRES, il termine viene stabilito all’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (rispetto al precedente termine dell’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta);
− al 15 aprile (rispetto al 1° aprile), a decorrere dal 2025, del termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, della dichiarazione IRAP e del modello 770
I modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, relativi al periodo d’imposta 2023 dei soggetti “solari”, dovranno quindi essere presentati in via telematica entro il 31.10.2024.
Comunicazioni bonarie - estensione del termine per la definizione da 30 a 60 gg
Le violazioni emergenti da liquidazione automatica e controllo formale della dichiarazione, sanzionate nella misura del 30% (ovvero del 25% per le violazioni commesse dall’1.9.2024), sono ridotte, rispettivamente, a 1/3 o a 2/3 se gli importi totali o la prima rata sono pagati entro 30 giorni (ora 60) dal ricevimento della comunicazione bonaria.
Il termine per fornire chiarimenti dopo una comunicazione bonaria è anch'esso aumentato a 60 giorni. Resta invariato il termine di 90 giorni per la definizione quando l'avviso bonario è stato inviato all'intermediario che ha trasmesso la dichiarazione. Il nuovo termine di 60 giorni opera per le comunicazioni bonarie elaborate dall’1.1.2025
Di conseguenza, per le comunicazioni elaborate sino al 31.12.2024 continua a trovare applicazione il termine di 30 giorni, sia per pagare tutte le somme o la prima rata sia per fornire i chiarimenti richiesti.
Non viene modificato il termine (che rimane quindi di 30 giorni) per pagare tutte le somme o la prima rata a seguito dell’avviso bonario scaturente dalla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata.
Nel caso della tassazione separata l’avviso bonario non richiede il pagamento di sanzioni, considerato che le imposte derivanti dai redditi soggetti a tassazione separata sono liquidate d’ufficio. Le sanzioni sono irrogate solo se gli importi vengono pagati tardivamente o non vengono pagati.
Trasmissione delle CU relative a redditi di lavoro autonomo professionale al 31/03
Al fine di consentire la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata per le persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati, il decreto correttivo ridefinisce il termine per la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale.
Viene stabilito che tali Certificazioni devono essere trasmesse entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Il nuovo termine opera dal 2025, quindi si riferisce alle Certificazioni Uniche 2025 relative a somme corrisposte nel 2024.
Versamenti IVA periodici per importi inferiori al limite minimo
Versamento relativo al mese di dicembre
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1 c. 4 del DPR 100/1998, se l’importo di IVA periodica dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Il decreto correttivo precisa che il versamento dell’IVA a debito risultante dalla liquidazione periodica del mese di dicembre è effettuato in ogni caso entro il giorno 16 del mese successivo, anche se di importo inferiore al limite minimo di 100,00 euro. La precisazione si è resa necessaria in quanto il termine del 16 dicembre non poteva di fatto applicarsi per le somme dovute in base alla liquidazione del medesimo mese di dicembre.
Termine ultimo di versamento per i trimestrali “per opzione”
Il decreto correttivo fissa al 16 novembre il termine ultimo entro il quale i soggetti che liquidano l’IVA trimestralmente per opzione devono versare l’imposta dovuta in relazione ai primi tre trimestri dell’anno, nel caso in cui il relativo importo non superi il limite di 100,00 euro.