Il Decreto-legge 113/2024 ha esteso il credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive agli investimenti effettuati dal 10 agosto 2024 al 15 novembre 2024.
L’art. 4 del DL 113/2024, noto come DL “omnibus”, amplia l’agevolazione fiscale per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che investono in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni a favore di leghe e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Questa misura, originariamente introdotta per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, è stata prorogata più volte e ora copre gli investimenti dal 10 agosto 2024 al 15 novembre 2024.
Per beneficiare del credito d’imposta, l’investimento deve essere di almeno 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive con ricavi tra 150.000 e 15 milioni di euro nel 2023. Le società costituite dal 1° gennaio 2023 sono esentate dal requisito dei ricavi. Inoltre, le società sportive devono certificare lo svolgimento di attività sportiva giovanile.
Sono esclusi gli investimenti verso associazioni sportive dilettantistiche aderenti al regime della L. 398/1991.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa istanza al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. In caso di risorse insufficienti, il credito sarà ripartito proporzionalmente tra i beneficiari, con un limite individuale del 5% delle risorse annue disponibili.