La Cassazione ha recentemente consolidato l'orientamento secondo cui, in presenza di convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero deve essere riconosciuto anche in caso di omessa dichiarazione del reddito estero in Italia.
Il contribuente che ha pagato imposte all'estero ha diritto al credito d’imposta anche se il reddito estero non è stato dichiarato in Italia. Questo principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 28801/2024, che ha stabilito che gli accordi internazionali contro le doppie imposizioni prevalgono sulle disposizioni interne, come l'articolo 165, comma 8 del TUIR, che prevede la decadenza dal diritto alla detrazione in caso di omessa dichiarazione. La Corte ha sottolineato che l'adempimento degli obblighi internazionali non può essere limitato da normative interne non concordate tra gli Stati. Pertanto, l'Agenzia delle Entrate non può opporre l'inadempimento degli oneri formali per negare il credito d’imposta.
Questo orientamento è supportato anche dall'articolo 75 del DPR 600/1973 e dall'articolo 169 del TUIR, che riconoscono la primazia degli accordi internazionali sulle norme interne quando queste ultime sono meno favorevoli al contribuente. La giurisprudenza di merito ha espresso pareri simili, consolidando ulteriormente questa posizione.