69 AERIAL

Codice della crisi e dell’insolvenza

14 ott 2024

Il 27.09 è stato pubblicato in GU il D.lgs. n. 136/2024 che ha modificato e integrato alcune disposizioni del Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza di cui al D.lgs. 14/2019 al fine di rimediare ad alcune criticità interpretative e applicative contenute nel decreto originario.

Le modifiche apportate dal decreto correttivo sono diverse e interessano vari ambiti del CCII. In particolare, le novità riguardano fra l’altro la prededucibilità dei crediti, la composizione negoziata della crisi (CNC), la liquidazione giudiziale e il trattamento dei crediti tributari e contributivi in situazioni di ristrutturazione debitoria, la segnalazione dell’organo di controllo.

Con riferimento ai principi generali viene modificato il comma 4 (dell'art. 3) per chiarire che i segnali di allerta di cui al comma 3 hanno l’obiettivo di agevolare l'individuazione della crisi e dell'insolvenza in via preventiva e cioè prima che queste ultime si siano verificate. Pertanto, l’individuazione e la valorizzazione dei segnali di allarme deve essere fatta in termini predittivi e non come segnali di una situazione già in essere e compromessa.

Di particolare rilevanza è la modifica apportata alle disposizioni in materia di segnalazione dell’organo di controllo che viene estesa al revisore legale. Infatti L'art. 7 del decreto correttivo modifica l'art. 25-octies (Segnalazione dell'organo di controllo), inserendo tra i soggetti tenuti alle segnalazioni anche l'incaricato della revisione legale, con la precisazione che l'oggetto di segnalazione debba essere uno stato di crisi o di insolvenza e non l'esistenza di meri segnali di difficoltà (o di pre-crisi), al fine di evitare segnalazioni non rilevanti nella fattispecie. Viene inoltre precisato il concetto di tempestività della segnalazione, indicando il termine di 60 giorni dal momento in cui l'organo di controllo sia venuto a conoscenza della sussistenza dello stato di crisi e precisando altresì l’assunto che la conoscenza sia avvenuta nell'esercizio diligente dei doveri di verifica e controllo del medesimo organo.

Fra le altre modifiche di rilievo:

  1. L'art. 3 interviene fra l’altro sulle disposizioni in materia di prededucibilità dei crediti, al fine di chiarire che la prededuzione riguarda anche i crediti professionali sorti dopo l'apertura dello strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza per prestazioni funzionali al suo buon esito ma richieste dal debitore.
  2. L'articolo 5 interviene sulla composizione negoziata della crisi; al fine di dissipare i dubbi interpretativi al comma 1, viene chiarito che l'accesso alla composizione negoziata può avvenire anche quando l'impresa si trovi in una situazione di squilibrio patrimoniale ed economico e non solo quando versi in una situazione di crisi o di insolvenza, mentre al comma 3, viene chiarita l’esclusione dell'intervento del PM nelle fasi giurisdizionali previste durante le trattative della composizione negoziale. Sempre l'art. 5 interviene sul mantenimento delle linee di credito dell'impresa al momento dell'accesso alla composizione negoziata prevedendo espressamente che l'accesso alla composizione di per sé non comporti un peggioramento del rating dell'impresa e pertanto gli Istituti di credito dovranno valutare in concreto lo stato di difficoltà dell'impresa, tenendo conto anche del progetto di piano depositato e quindi delle concrete prospettive di risanamento.
  3. L'art. 16 introduce alcune novità significative riguardo al trattamento dei crediti tributari e contributivi nell'ambito del processo di cram down, ovvero la procedura che consente al tribunale di imporre un piano di ristrutturazione nonostante l'opposizione di alcuni creditori. Le modifiche mirano a bilanciare la necessità di soddisfare i crediti pubblici con la realtà delle risorse limitate disponibili per le imprese in crisi.

     

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