
L’Agenzia delle Entrate, nella circ. 14.3.2025 n. 2, ha fornito chiarimenti sul DLgs. 18.9.2024 n. 139, che, in esecuzione della delega recata dall’art. 10 della L. 111/2023, ha inteso razionalizzazione la disciplina concernente, tra l’altro, l’imposta di registro, l’imposta di bollo e altri tributi indiretti diversi dall’IVA.
Autoliquidazione dell’imposta di registro
La più rilevante novità introdotta dalla riforma in tema di imposta di registro è l’autoliquidazione dell’imposta che, dall’1.1.2025 diventa la regola (eccettuati gli atti giudiziari) mentre, fino al 31.12.2024, era limitata gli atti notarili registrati tramite MUI e alle locazioni registrate telematicamente.
La novità comporta che i contribuenti, al momento della richiesta di registrazione, debbano autoliquidare l’imposta di registro e, in caso di errata autoliquidazione, l’ufficio notifichi al contribuente avviso di liquidazione della maggior imposta, con la sanzione del 25% sul maggior importo, da pagare entro 60 giorni (ma il pagamento entro i 60 giorni consente di accedere alla riduzione a un terzo della sanzione).
Cessione d’azienda
Tra le altre novità illustrate dalla circolare, si segnala il novellato art. 23 co. 4 del DPR 131/86. In proposito, l’Agenzia precisa che il DLgs. 139/2024 non ha introdotto novità, ma ha recepito a livello normativo l’interpretazione che era già adottata da tempo. Alla cessione d’azienda si applica l’imposta di registro:
- con l’aliquota più elevata tra quelle previste per i singoli beni aziendali se non vengono specificati i singoli corrispettivi;
- con le diverse aliquote previste per i vari beni (tra cui viene specificato che si applica lo 0,5% ai crediti) se nell’atto o nei suoi allegati sia stata indicata la ripartizione del corrispettivo in quote corrispondenti alle diverse componenti aziendali (l’imputazione delle passività ai diversi beni mobili e immobili va operata in proporzione al loro rispettivo valore, a nulla rilevando lo specifico collegamento di esse con i singoli elementi dell’attivo aziendale).
Contratti preliminari
Per quanto riguarda i contratti preliminari, la riforma ha apportato una vera e propria innovazione, stabilendo che:
- gli acconti non soggetti a IVA (come le caparre confirmatorie) vadano soggetti all’imposta di registro dello 0,5%;
- oppure la minore imposta prevista per il contratto definitivo.
Cessione di cubatura
Recependo l’orientamento giurisprudenziale, il legislatore delegato ha inserito gli atti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati nell’art. 3 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, stabilendo che scontino l’imposta di registro proporzionale con l’aliquota del 3%.
Aggiornamento delle intestazioni catastali
Viene stabilito (art. 8 del DLgs. 139/2024) che, nel caso di decesso di persone fisiche iscritte in catasto in qualità di titolari di diritti reali di usufrutto, uso e abitazione, l’aggiornamento delle intestazioni catastali va effettuato d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate, senza applicazione di tributi e oneri, in base alle comunicazioni inoltrate all’Anagrafe Tributaria (anche se la parte interessata può segnalare l’aggiornamento necessario).
L’aggiornamento d’ufficio (escluso solo in caso di accrescimento) opera:
- non solo per i diritti che si estingueranno a far data dall’1.1.2025 per effetto della morte del titolare degli stessi;
- ma anche per i diritti di usufrutto, uso e abitazione già estinti e non allineati.