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Certificazione unica 2025 - approvazione del modello

Stefano Roncagliolo 19 feb 2025

Con il provv. 15.1.2025 n. 9454, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello della Certificazione Unica 2025, relativa al FY 2024, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione.

La CU 2025 deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il:

  • 17.3.2025 (il 16 cade di domenica);
  • 31.3.2025, se contenente esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;
  • 31.10.2025, se contenente esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

 Compensi corrisposti a contribuenti forfetari e minimi

Dall’anno di imposta 2024 è previsto l’esonero della trasmissione all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica per i sostituti d’imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che adottano il regime forfetario o il regime di vantaggio (art. 3 co. 1 del D.lgs. 1/2024).

 Novità del modello

Nella CU 2025 è stata inserita un’apposita sezione, denominata “Indennità tredicesima mensilità”, dove riportare i dati relativi al c.d. “bonus Natale” di 100,00 euro (da rapportare al periodo di lavoro dipendente svolto nel 2024), introdotto dall’art. 2-bis del DL 113/2024 in favore dei lavoratori dipendenti in possesso di specifici requisiti.

In particolare, i dati da indicare riguardano:

  • il reddito di lavoro dipendente;
  • l’indennità erogata;
  • l’indennità non erogata;
  • l’indennità recuperata;
  • i giorni di detrazione.

Vengono confermate le caselle:

  • 474 e 475, necessarie per distinguere le due soglie di non imponibilità dei fringe benefit in vigore per il 2024 per effetto di quanto previsto dall’art. 1 co. 16 - 17 della L. 213/2023 (1.000,00 euro per tutti i dipendenti e 2.000,00 euro per quelli con figli fiscalmente a carico);
  • 479, dove indicare il trattamento integrativo speciale del 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi ex art. 1 co. 21 - 25 della L. 213/2023.
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