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Bilancio enti del terzo settore

9 lug 2024

Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del terzo settore”. Tra le principali novità si segnalano l’aumento dei parametri per la redazione dei bilanci, la tenuta delle scritture contabili, la nomina dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti o una società di revisione legale. Inoltre. nuovi termini per la presentazione dei rendiconti e dei bilanci presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e la possibilità per tutti gli enti del terzo settore di svolgere le assemblee da remoto anche qualora lo statuto dell'ente non lo preveda.

Il Senato nella seduta del 25 giugno2024 ha approvato in via definitiva il DDL recante “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”, il cui articolo 4 prevede modifiche di rilievo al Codice di Terzo Settore nonché misure di semplificazione per gli ETS di cui al D.Lgs. 117/2017. Si tratta di importanti modifiche che coinvolgono diversi ambiti, tra cui attività diverse e sponsorizzazioni, personalità giuridica, bilancio, possibilità di delega nel registro unico nazionale del Terzo settore, rapporti di lavoro qui di seguito riepilogate in sintesi. In particolare ci si sofferma sulle modifiche inerenti alla redazione del bilancio e alla nomina dell’organo di controllo e del revisore.

 

Nuovi limiti dimensionali per la redazione del bilancio

Il decreto modifica i limiti dimensionali per la redazione del bilancio, fissati dall’articolo 13 del Codice del terzo settore. In particolare il limite di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate pari a 220.000 euro previsto per la redazione del bilancio di esercizio secondo il principio di competenza, formato da stato patrimoniale; rendiconto gestionale e relazione di missione viene innalzato a 300.000 euro. Al di sotto di tale soglia è possibile predisporre un bilancio in forma di Rendiconto per cassa. Tale disposizione viene limitata agli enti del terzo settore privi di personalità giuridica.

 

Ulteriore semplificazione riguarda gli enti del terzo settore che non raggiungono 60.000 euro di entrate. Per tali enti, il nuovo comma 2-bis aggiunto all’articolo 13 del Codice del Terzo settore dispone che il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

Il decreto interviene anche sul comma 5 del predetto articolo 13 del Codice del Terzo settore che, nella versione attualmente vigente, stabilisce che gli Enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile. La modifica approvata dispone che tali enti, se non rivestono la qualifica di imprese sociali, possono redigere il bilancio di esercizio, secondo i modelli definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del terzo settore.

 

Nuove soglie per la nomina dell’organo di controllo

Il decreto modifica anche i parametri dimensionali fissati per la nomina di un organo di controllo intervenendo sull’articolo 30, comma 2 del Codice del terzo settore che prevede che nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando sono stati costituiti patrimoni destinati oppure quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro (nuovo limite stabilito in 150.000 euro)
  2. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 euro (nuovo limite stabilito in 300.000 euro);
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità (nuovo limite stabilito in 7 unità).

L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

 

Nuove soglie per la nomina del revisore legale dei conti

Il decreto aumenta anche i limiti dimensionali previsti per la nomina del revisore legale dei conti intervenendo sull’articolo 31, comma 1, del Codice del terzo settore che dispone che le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro (nuovo limite stabilito 1.500.000 di euro);
  2. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 euro (nuovo limite stabilito 3.000.000 di euro);
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità (nuovo limite stabilito 20 unità).

L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

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