Bancarotta Fraudolenta patrimoniale per distrazione è reato di pericolo e di dolo generico

12 set 2024

Con la sentenza n. 21860/2024, la Corte di Cassazione penale ha rilevato che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, essendo reato di pericolo e di dolo generico, si integra anche solo laddove si dimostri che siano state effettuate operazioni sul patrimonio della società che avrebbero potuto danneggiare i creditori presenti e futuri (il pericolo), anche se non vi era l’intenzione di danneggiarli ma la finalità era di salvare l’impresa dal fallimento (il dolo generico).

Nel caso di specie, l’amministratore di una s.r.l. fallita impugnava la sentenza della Corte di appello di Ancona dove era stato condannato per aver distratto fraudolentemente il patrimonio di questa a fronte dell’acquisto di un ramo di azienda di altra società (riconducibile a sé stesso) ad un prezzo superiore a quello pattuito. 

L’interessato eccepiva come l’acquisto del ramo d’azienda fosse stato il primo atto di gestione della società che era appena stata costituita e che a quel momento non vi fosse pericolo per i creditori in quanto assenti. Quanto all'elemento soggettivo, sosteneva il ricorrente che non era stato considerato altresì che lui stesso aveva prestato fideiussione rispetto al credito con il quale si era proceduto all’acquisto del ramo d’azienda.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso chiarendo che, essendo la bancarotta fraudolenta patrimoniale reato di pericolo e di dolo generico, il nesso di causalità (tra fatto e reato) si configura anche solo laddove l’operazione, pur se temporalmente distante dal fatto, sia stata in pregiudizio del patrimonio della società e che ve ne fosse tale consapevolezza. Irrilevante, quindi, la specifica volontà di pregiudicare i creditori ed anche i motivi che hanno determinato la condotta del soggetto (ad esempio, l’intento di salvare l’impresa dal fallimento).

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