Con sentenza n. 115 del 1° luglio 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato che nella disciplina delle azioni di responsabilità nei confronti dei revisori legali dei conti, non è inequivocabilmente irragionevole far decorrere, dalla data di deposito della relazione sul bilancio, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno che può far valere la società che ha conferito l’incarico.
Con la sentenza n. 115 del 1° luglio 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato che nella disciplina delle azioni di responsabilità nei confronti dei revisori legali dei conti, non è indiscutibilmente irragionevole far decorrere, dalla data di deposito della relazione sul bilancio, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno che può far valere la società che ha conferito l’incarico. In proposito viene argomentato come il revisore sia esposto, da un lato a una responsabilità solidale con gli amministratori e, da un altro lato, sin dal deposito di una relazione inesatta o scorretta, il suo inadempimento produce un danno alla società che ha conferito l’incarico, la quale può far valere sin da subito una pretesa risarcitoria. La Corte costituzionale ha quindi ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Milano sull’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sul presupposto che l’ambito applicativo della disposizione si intenda riferito alla sola azione risarcitoria della società. A tale proposito la Corte ricorda il margine di discrezionalità del legislatore nel disciplinare la decorrenza della prescrizione e che, nel caso delle azioni risarcitorie, deve contemperare l’interesse del danneggiato a far valere il proprio diritto al risarcimento con le esigenze di certezza del diritto e di tutela dell’interesse del danneggiante a non doversi difendere a distanza di molto tempo da richieste di danni. La corte conclude poi che lo stesso termine invece non è ragionevole e non può valere per soci e terzi, i quali, fintantoché l’affidamento ingenerato dalla relazione erronea o scorretta non abbia determinato un concreto sviamento della loro autonomia negoziale, non subiscono danni. A essi dovrà, dunque, applicarsi la regola generale dell’art. 2947 cod. civ., che fa decorrere la prescrizione dal fatto illecito produttivo di danni.