Applicabile la cedolare secca sui canoni della villa locata da un intermediario
Via libera alla cedolare secca anche quando il locatore ha concesso la casa a un intermediario che gestisce gli affitti brevi. La Corte di giustizia tributaria della Puglia ha deciso a favore del proprietario di una villa in provincia di Lecce nella sentenza 3308/22/2024, richiamando la sentenza 12395/2024 della Cassazione.
Il proprietario ha firmato un contratto con una società londinese per promuovere le locazioni e stipulare i contratti con i clienti. La società affitta la casa ai turisti, incassa i canoni, trattiene la provvigione e riversa l'importo netto al proprietario, che paga la cedolare secca.
L'agenzia delle Entrate ha contestato che la società londinese sia l'effettivo inquilino, emettendo un avviso di accertamento per recuperare l'Irpef e le addizionali su un maggior reddito di oltre 80mila euro, non ritenendo applicabile il regime della cedolare secca in linea con quanto affermato fin dalla circolare 26/E/2011.
La Corte di secondo grado pugliese ha però stabilito che la società londinese è un intermediario e non un inquilino, ritenendo applicabile al caso concreto il regime della cedolare secca, pronunciandosi in favore del contribuente istante. D’altra parte, per poter parlare di locazione mancano la consegna del bene e il godimento diretto da parte della società; inoltre, la società non è tenuta a pagare un canone, ma solo una percentuale sulle somme incassate.