In relazione al credito d'imposta transizione 5.0, sono state nuovamente aggiornate le FAQ a cura del MIMIT e del GSE, fornendo ulteriori indicazioni rispetto a quelle già pubblicate. Inoltre, sul sito del GSE, sono state aggiornate anche la guida all'utilizzo del portale TR5 e le istruzioni operative.
Ambito soggettivo
In merito all'ambito soggettivo, le nuove FAQ chiariscono che tra i soggetti beneficiari dell'incentivo Transizione 5.0 rientrano anche le Esco (Energy service company), posto che attraverso gli investimenti realizzati permettono di ottenere un'efficienza energetica sui processi dell'azienda cliente. In tal caso, la valutazione della riduzione percentuale dei consumi energetici, che costituisce il parametro per la concessione dell'incentivo, va effettuata sui processi del cliente che utilizza il servizio.
Locazione operativa
In caso di locazione operativa, viene precisato che, coerentemente con quanto riportato dalla normativa e dalle interpretazioni per situazioni analoghe della prassi consolidatasi nell'ambito dell'incentivo 4.0 (cfr. risposta a interpello n. 198/2024 e principio di diritto n. 2/2020), il noleggiante (e non quindi l'utilizzatore) è il soggetto che ha diritto all'agevolazione fiscale e che deve quindi dimostrare il soddisfacimento dei vincoli di efficienza energetica previsti dal piano Transizione 5.0.
Tale obbligo può essere soddisfatto internamente o esternamente alla società di noleggio. Pertanto, la riduzione dei consumi può essere verificata a livello di processo interno del noleggiante, ad esempio misurando l'efficienza complessiva della flotta di carrelli gestiti dalla società di noleggio o, in alternativa, la verifica può avvenire a livello del processo dell'utilizzatore finale (cliente), valutando il miglioramento dell'efficienza energetica direttamente nei processi dell'utente del servizio di noleggio.
Leasing
In relazione ai beni in leasing, viene chiarito che, per adempiere all'obbligo di avvio dell'investimento, non è necessario effettuare il versamento di un acconto pari al 20% (secondo quanto affermato dall'art. 12 co. 4 del DM 24.7.2024), ma è sufficiente la stipula del contratto di leasing e l'impegno assunto con il fornitore dalla società di leasing con la sottoscrizione dell'ordine di acquisto, indipendentemente dall'entità del canone anticipato concordato tra utilizzatore e società di leasing.
Investimenti sostitutivi
Viene altresì precisato che, nel caso di un investimento in un bene strumentale che sostituisce un bene esistente, non è obbligatorio alienare (cioè, vendere o dismettere) il bene sostituito.
Anche se l'alienazione non è obbligatoria, mantenere un registro aggiornato degli asset aziendali che mostri chiaramente la sostituzione del bene e la sua nuova destinazione può essere utile in sede di eventuale accertamento.
In altri termini, l'alienazione del bene sostituito non è necessaria per accedere all'incentivo, ma una gestione trasparente e accurata della documentazione è consigliabile per garantire conformità alle normative e ridurre il rischio di contestazioni future.
Impianti tecnici
In merito agli impianti tecnici di servizio, qualora si configurino essi stessi come impianti di produzione in senso proprio, risultano ammissibili all'incentivo Transizione 5.0, nel caso in cui risultino dotati delle caratteristiche tecnologiche e realizzati in combinazione con componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici in grado di conseguire le riduzioni dei consumi richieste dalla misura.
Risultano, ad esempio, ammissibili gli impianti di illuminazione e climatizzazione alberghieri, ospedalieri e degli esercizi commerciali ove gestiti da appositi software di gestione efficiente dell'energia.